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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Utenze e traffico telefonico > Mms

Le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite mms possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un interessato identificato o identificabile e, in particolare, a persone fisiche; la loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi può integrare un "trattamento" di dati personali, con conseguente applicabilità della normativa sulla protezione dei dati personali.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


La normativa sulla protezione dei dati personali non è applicabile quando gli mms non comprendono dati personali.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


La normativa sulla protezione dei dati personali non è applicabile quando gli mms non comprendono dati personali. Analogamente, la disciplina in questione non trova applicazione quando singole persone fisiche trattano i dati per fini esclusivamente personali e semprechè le informazioni trattate non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (come nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o familiari, in quanto, in siffatta ipotesi, colui che scatta la foto o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale – culturali, di svago o di altro genere – e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità).

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


La persona fisica che utilizza mms per fini esclusivamente personali deve comunque rispettare l´obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, in quanto il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a tale genere di trattamenti; inoltre, ove venga cagionato a terzi un eventuale danno, anche non patrimoniale, l´autore del messaggio è tenuto al risarcimento, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


La disciplina sulla protezione dei dati personali trova applicazione nei confronti dei messaggi del tipo "Multimedia Messaging Service" (mms) nel caso in cui l´immagine, benché acquisita per scopi anche semplicemente culturali o informativi, sia raccolta per essere comunicata sistematicamente a terzi, oppure per essere diffusa, in qualunque forma, a soggetti indeterminati, anche mediante la sua messa a disposizione o consultazione (ad es., mediante pubblicazione su un sito Internet). In tali casi, essendo la disciplina applicabile sin dal momento iniziale della raccolta delle informazioni personali, non solo è dovuta l´informativa alle persone interessate, ma lo stesso trattamento è soggetto al previo consenso dell´interessato (da rendersi in forma scritta nel caso di dati sensibili), a meno che, per i dati "comuni", non sia configurabile uno dei casi di esonero previsti dalla legge. Inoltre, debbono essere rispettate le norme dettate in tema di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, nonché in relazione al trasferimento all´estero delle informazioni, all´esercizio dei diritti di accesso dell´interessato e al risarcimento del danno.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


Nei confronti dei messaggi mms, allorché l´immagine sia raccolta per essere comunicata sistematicamente a terzi, oppure per essere diffusa, in qualunque forma, a soggetti indeterminati, deve trovare applicazione la normativa in tema di protezione dei dati personali. In particolare, possono trovare applicazione anche le specifiche cautele e garanzie, poste dalla legge e dal codice di deontologia (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179), per l´esercizio della professione di giornalista e la pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


Anche nelle ipotesi in cui non trova applicazione la disciplina speciale sulla tutela dei dati personali, chi utilizza ed invia mms è comunque tenuto a rispettare gli ulteriori obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale, in quanto la raccolta, la comunicazione e l´eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere sempre luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. Pertanto, occorre prestare attenzione, sul piano civilistico, all´art. 10 del codice civile (che regola il caso dell´abuso dell´immagine altrui) ed agli artt. 96 e 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto di autore (concernenti le garanzie previste per l´esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona), mentre sul piano penalistico vanno rispettati i divieti posti dagli articoli 528, 594 e 615-bis c.p. e, quanto ai minori, dall´art. 600-ter c.p. e dalla legge 3 agosto 1998, n. 269. Ne consegue che chi utilizza mms deve vagliare tutte le possibili circostanze, evitando, ad esempio, di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità ed astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi per tutelare la propria sfera privata.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


Nell´ipotesi in cui il gestore di un determinato luogo aperto al pubblico o ad accesso selezionato (ad es. palestre, circoli sportivi, club) inibisca o sottoponga opportunamente a determinate cautele l´utilizzo di mms all´interno dei locali, le regole impartite debbono essere rispettate e la loro inosservanza rileva ai fini della valutazione della liceità e correttezza dei comportamenti difformi.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


La tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche comporta il divieto, per i fornitori di servizi telefonici, di conservare il contenuto del messaggi mms fuori del casi legati a particolari servizi chiesti dagli abbonati interessati (sulla base di un´adeguata informativa e consenso) e di accedervi a qualunque titolo tramite i propri incaricati.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


Il fornitore telefonico che offra un servizio di invio e ricezione, tramite Internet, di messaggi mms in favore di abbonati che non dispongono di apparecchi mobili in grado di riceverli, una volta avvenuta la lettura del messaggio da parte del destinatario avvertito tramite sms (oppure, a seconda dei casi, una volta decorso il termine prefissato), è tenuto a non conservare ulteriormente i messaggi. In ogni caso, il fornitore è obbligato a prestare particolare attenzione ai profili di sicurezza inerenti all´invio dei messaggi ai destinatari e alla gestione dei codici personali di accesso.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]