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Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445798]

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[doc. web n. 1445798]

Provvedimento del 19 settembre 2007

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 luglio 2007 nei confronti di Montepaschi Vita S.p.A. con il quale Ambra Bartalini, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Bianchini presso il cui studio ha eletto domicilio, ha ribadito la propria richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta ad ottenere, quale erede del defunto marito Paolo Ricci, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali concernenti due polizze vita (denominate "Quotazione Epsilon e Bussola 2000") "su cui risultava assicurato Paolo Ricci ed il cui contraente era Livio Ricci" (fratello del defunto marito della ricorrente);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota datata 27 luglio 2007 con la quale la società resistente ha comunicato alla ricorrente i dati personali relativi alle due citate polizze di assicurazione;

VISTA la nota inviata via fax il 27 agosto 2007 con la quale la ricorrente ha comunicato che "in data 13.08.07 la MPV S.p.A. ha provveduto a comunicare e documentare i dati richiesti", chiedendo il Garante di "disporre il non luogo a provvedere previo rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente";

RILEVATO che la ricorrente, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dalla società di assicurazione, è legittimata ad accedere ai dati personali, eventualmente anche di natura sensibile, riferiti al marito defunto; ciò, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; rilevato che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente all´interessato di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice);

RITENUTO, in ragione del riscontro fornito da Montepaschi Vita S.p.A. nel corso del procedimento, in ordine alla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei citati dati, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti dell´indicato titolare del trattamento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Montepaschi Vita S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Montepaschi Vita S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1445798
Data
19/09/07

Tipologie

Decisione su ricorso