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Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445817]

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[doc. web n. 1445817]

Provvedimento del 19 settembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 7 maggio 2007 dall´avv. XY nei confronti di Luzi Investigazioni con il quale il ricorrente, dopo la produzione, in un giudizio di separazione personale riguardante terzi, di una relazione nella quale lo stesso risulterebbe oggetto di un´attività investigativa da parte della agenzia investigativa resistente, ha ribadito alcune delle richieste già avanzate con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), chiedendo la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano, nonché l´attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;  rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 3 luglio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 1° giugno 2007 con la quale la resistente ha sostenuto di avere raccolto i dati personali relativi all´interessato in modo lecito, per mezzo di un "servizio di appostamento e in assenza assoluta di qualsivoglia strumento elettronico di registrazione e/o rilevamento", senza peraltro raccogliere dati sensibili;

VISTA la nota del 26 luglio 2007 con la quale la resistente ha ribadito di non aver trattato alcun dato sensibile relativo al ricorrente e di non potere, pertanto, dare seguito alla richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente;

VISTE le memorie pervenute via fax il 6 giugno e il 31 agosto 2007 con le quali il ricorrente ha rilevato l´incompletezza dei riscontri ottenuti e ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 settembre 2007 con la quale la resistente ha dichiarato, ad integrazione di quanto già comunicato, di non essere "in possesso (…) di alcun dato riguardante il ricorrente" dal momento che le informazioni raccolte dall´agenzia "sono state relazionate al mandante in unico originale e, pertanto", non sono conservate presso la stessa;

VISTA la nota pervenuta il 16 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste dal momento che la resistente risulta aver raccolto e poi comunicato al proprio cliente dati personali che lo riguardano;

RITENUTO di  dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tutte le richieste presentate, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in relazione a quanto dichiarato nel corso del procedimento per conto della resistente (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") in ordine alla circostanza che l´agenzia investigativa non detiene più alcun dato personale del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Luzi investigazioni, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 settembre 2007 

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1445817
Data
19/09/07

Tipologie

Decisione su ricorso