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Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445844]

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[doc. web n. 1445844]

Provvedimento del 19 settembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Gianluca Pasquale (titolare di un´utenza di telefonia mobile in relazione alla quale il 21 febbraio 2007 aveva "tentato di effettuare … una ricarica a mezzo carta di credito") con la quale l´interessato, nel lamentare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata da parte di H3G S.p.A. ("Un´offerta al bacio") con riferimento ad un´utenza di telefonia mobile "mai posseduta" ha chiesto, sotto altro profilo, alla predetta società la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscere la relativa origine, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché di ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, con attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi;

VISTO il ricorso presentato il 10 maggio 2007 nei confronti di H3G S.p.A. con il quale Gianluca Pasquale, nel sostenere di non aver ricevuto riscontro alle citate richieste, le ha ribadite e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 25 giugno 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 7 giugno 2007 con la quale la resistente, nel riscontrare le richieste del ricorrente, ha, in particolare, sostenuto che la ricezione di messaggi promozionali relativi ad un diverso numero telefonico "è da attribuirsi ad un errore nella fase di stampa e postalizzazione della lettera promozionale che (…) è pervenuta" all´interessato, ma che era destinata al titolare di un´altra utenza telefonica; rilevato che la resistente ha sostenuto di non aver dato corso all´iniziale richiesta dell´interessato "in quanto priva di copia del documento d´identità";

VISTE le note inviate via fax il 25 giugno 2007 e il 30 luglio 2007 con le quali il ricorrente ha contestato tale riscontro, ritenendolo parziale in ordine, in particolare, alle richieste relative all´indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento e alla cancellazione dei dati che lo riguardano; visto che il ricorrente ha anche precisato di non aver ricevuto da parte del titolare del trattamento nessuna comunicazione o richiesta (quale quella di fornire copia di un documento d´identità) prima della proposizione del ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 20 luglio 2007 e il 5 settembre 2007 con le quali la resistente ha integrato il riscontro fornito precisando, tra l´altro, di non poter cancellare i dati del ricorrente in quanto detenuti "per obblighi di conservazione delle scritture contabili e più in particolare della corrispondenza commerciale per i tempi previsti dalla specifica normativa di settore", specificando inoltre di detenere "unicamente le ultime quattro cifre … del numero della carta di credito" del ricorrente e che tale conservazione "è finalizzata ad avere un elemento probatorio della transazione o della tentata transazione proprio per eventuali contestazioni anche del genere sollevato dal sig. Pasquale"; rilevato inoltre che il titolare ha precisato di aver indicato il responsabile del trattamento attraverso il riferimento all´articolazione organizzativa competente per i dati personali in questione;

RILEVATO che l´interessato ha proposto legittimamente ricorso al Garante non avendo ottenuto riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice; rilevato in proposito che, qualora il titolare del trattamento voglia ulteriormente verificare l´identità dell´interessato, può, ai sensi dell´art. 9, comma 4, chiedere allo stesso di allegare copia di un documento d´identità. Tale richiesta però, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, deve essere avanzata nel rispetto della tempistica di cui all´art. 146 del medesimo Codice prevista per prevenire il ricorso al Garante;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento, nel corso del procedimento, fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato precisando, tra l´altro, attraverso il corretto richiamo alla struttura organizzativa competente, il responsabile del trattamento dei dati (di cui è stato fornito anche l´indirizzo) e illustrando le ragioni che giustificano l´attuale conservazione di una serie di dati personali relativi al contratto tuttora in essere con l´interessato, nonché i motivi dell´erroneo invio allo stesso di una comunicazione promozionale;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di H3G S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del riscontro fornito, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H3G S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1445844
Data
19/09/07

Tipologie

Decisione su ricorso