Provvedimento del 19 settembre 2007 [1446658]
Provvedimento del 19 settembre 2007 [1446658]
[doc. web n. 1446658]
Provvedimento del 19 settembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 2 maggio 2007 e presentato da Rossella Santacroce e Antonio De Benedetto, rappresentati e difesi dall´avv. Federica Schirinzi, nei confronti di Crif S.p.A., alla quale i ricorrenti avevano chiesto di cancellare dai propri archivi i dati personali di tipo "negativo" che li riguardano (in qualità, rispettivamente, di richiedente e di garante) riferiti ad un prestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 20 maggio 2002 e "definitivamente regolarizzato (…) nel mese di gennaio 2007, con segnalazione di ritardi (8 rate) nei pagamenti"; rilevato che i ricorrenti hanno contestato, in particolare, la liceità di tale trattamento non avendo ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei loro dati personali al predetto sistema di informazione creditizia, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 21 giugno 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata il 25 maggio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che la posizione in questione "è ad oggi censita nel Sic di Crif senza alcuna segnalazione di insolvenze", contrariamente a quanto indicato ai ricorrenti con nota del 10 aprile 2007. Ciò, a seguito "dell´intervenuto aggiornamento su espressa richiesta dell´ente partecipante"; rilevato inoltre che, ad avviso di Crif S.p.A., l´attuale conservazione dei soli dati di tipo "positivo" sarebbe lecita, non essendo ancora decorsi i termini di conservazione previsti per tali informazioni dall´art. 6 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;
VISTA la nota inviata via fax il 18 giugno 2007 con la quale i ricorrenti si sono ritenuti "soddisfatti" del riscontro di Crif S.p.A.;
VISTA la nota inviata via fax il 6 luglio 2007, con la quale Deutsche Bank S.p.A., in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, ha precisato che "in ragione della definitiva interruzione dei pagamenti, avvenuta nel mese di aprile 2004", il finanziamento "è stato estinto con il contestuale giro a sofferenze della partita debitoria residua; detta sofferenza accesa il 3 gennaio 2005 è stata definita a saldo e stralcio (…) in data 9 gennaio 2007"; rilevato che Deutsche Bank S.p.A. ha anche sostenuto, con riferimento al finanziamento in questione, che "all´epoca in cui si verificarono i reiterati mancati pagamenti, non era ancora in vigore il codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia" e non trovava quindi applicazione l´invocata disposizione relativa al preavviso di imminente registrazione dei dati negli archivi dei sistemi di informazione creditizie;
RILEVATO che, alla luce dei riscontri forniti dalla resistente, nonché delle informazioni acquisite dall´ente erogatore del finanziamento, può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento aggiornato i dati dei ricorrenti (cancellando le informazioni di tipo "negativo") e non risultando, allo stato, illecita la conservazione delle informazioni di tipo "positivo" relative al medesimo finanziamento;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.
Roma, 19 settembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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