g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449426]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1449426]

Provvedimento del 4 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY aveva chiesto al Comune di Salerno–Comando polizia municipale la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (relativi all´accertamento di una violazione delle norme del codice della strada) e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 25 giugno 2007, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti del citato Comune di Salerno–Comando polizia municipale, con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 10 luglio 2007 con la quale il Comune di Salerno–Comando polizia municipale ha comunicato di aver già fornito riscontro all´istanza della ricorrente con la nota del 5 giugno 2007, di cui ha allegato copia;

VISTO il fax pervenuto il 31 luglio 2007 con il quale la ricorrente, nel comunicare di non aver mai ricevuto la suddetta nota a causa di un "grossolano errore … nell´indirizzare la nota medesima", ha ribadito le proprie richieste, dichiarandosi insoddisfatta dei riscontri ottenuti e sottolineandone la tarditività;

VISTA la nota del 4 settembre 2007 con la quale il Comune di Salerno – Comando polizia municipale ha preso atto dell´errore commesso nell´impostazione dell´indirizzo della precedente nota del 5 giugno 2007 e ha fornito ulteriori elementi di riscontro all´istanza della ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 6 settembre 2007 con la quale la ricorrente, nel ribadire "l´estremo e colpevole ritardo" del riscontro ottenuto, si è dichiarata soddisfatta dello stesso e ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria dichiarando sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico del Comune di Salerno–Comando polizia municipale nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Salerno, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1449426
Data
04/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso