Provvedimento del 4 ottobre 2007
Provvedimento del 4 ottobre 2007
[doc. web n. 1449477]
Provvedimento del 4 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 giugno 2007 da Maria Giuseppina Omboni, rappresentata e difesa dall´avv. Karim Dahmouni, nei confronti di Equitalia Sestri S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano contenuti nelle cartelle esattoriali aventi come destinataria la medesima ricorrente, nonché di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento; visto che la ricorrente ha chiesto altresì di conoscere "i titoli in relazione ai quali i crediti … sono stati iscritti a ruolo, le relazioni di notifica delle cartelle esattoriali … gli eventuali ulteriori atti amministrativi, esecutivi o cautelari aventi come destinataria la ricorrente";
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;
VISTE le note del 16 luglio 2007 e 1° agosto 2007 con le quali Equitalia Sestri S.p.A. ha trasmesso le informazioni richieste, precisando che "il tempo intercorso tra la data della formale richiesta e la materiale consegna alla contribuente dei documenti richiesti è quello strettamente necessario al reperimento degli stessi ……… archiviati presso strutture esterne o chiesti direttamente ad altri agenti della riscossione";
VISTA la nota del 21 luglio 2007 con la quale la ricorrente, "vista l´adesione spontanea", ha chiesto "di volersi dichiarare il non luogo a provvedere" e ha rinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Equitalia Sestri S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Equitalia Sestri S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 4 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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