g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 11 ottobre 2007 [1452083]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1452083]

Provvedimento del 11 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Domenico Lucatuorto a  Edicom Finance s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale al "proprio indirizzo di residenza" (relativa a "vendite immobiliari all´asta"), ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di ottenere la cancellazione di tali dati e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi;

VISTO il ricorso presentato il 28 giugno 2007 nei confronti di Edicom Finance s.r.l. con il quale Domenico Lucatuorto, nel rilevare di aver ricevuto dalla società resistente un riscontro parziale, ha ribadito solo le richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, a conoscere le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, qualora nominato, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché ad ottenere l´attestazione che l´operazione di cancellazione dei dati è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi erano stati eventualmente comunicati o diffusi; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 12 luglio 2007 alla quale la resistente ha allegato copia della lettera datata 30 maggio 2007 inviata all´interessato in risposta alle istanze proposte ai sensi dell´art. 7 del Codice, e nella quale si sosteneva, tra l´altro, di aver già cancellato dall´archivio i dati personali dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 4 settembre 2007, con la quale il ricorrente, nel ribadire di non aver ancora ottenuto un idoneo riscontro a tutte le richieste formulate, ha comunicato di aver ricevuto un´ulteriore comunicazione promozionale in data 3 settembre 2007;

VISTA la nota anticipata via fax il 18 settembre 2007, con la quale Edicom Finance s.r.l., nel comunicare i dati personali del ricorrente, ha riscontrato le restanti richieste di quest´ultimo e, in particolare, ha sostenuto che l´ultima comunicazione promozionale da questi ricevuta "è partita a causa di un errore di uno dei soggetti addetti alla catena del processo di trattamento"; ritiene quindi "evidente che un simile errore non si ripeterà", avendo "adottato al proprio interno una procedura" per evitare il ripetersi di tali situazioni; visto che la resistente ha anche precisato che i dati del ricorrente "sono stati reperiti nel database di Telextra S.r.l. che la società utilizza in forza di regolare licenza d´uso";

VISTO che nella predetta nota del 18 settembre 2007 il titolare del trattamento ha, altresì, sostenuto che il ricorso non recherebbe, peraltro, la sottoscrizione autenticata del ricorrente;

RILEVATO, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, che l´atto di ricorso proposto da Domenico Lucatuorto è stato formulato correttamente nel rispetto dell´art. 147 del Codice, e reca una sottoscrizione ritualmente autenticata presso il Comune di Grumo D´Appula;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente  a tutte le richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppur solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Edicom Finance s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1452083
Data
11/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso