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Provvedimento del 11 ottobre 2007 [1452104]

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[doc. web n. 1452104]

Provvedimento del 11 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 5 marzo 2007, mediante posta elettronica, all´Associazione culturale "La prima lettera" con la quale Nicola Lugaresi, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (contenente informazioni sulle iniziative dell´associazione), chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso pervenuto il 3 luglio 2007 con il quale Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pezzi, nel contestare l´assenza di un riscontro da parte della resistente, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 luglio 2007 con la quale la resistente, in persona del suo presidente, nello scusarsi per l´invio della comunicazione indesiderata, ha dichiarato di aver verificato l´assenza di dati personali che lo riguardano nei propri archivi e di ritenere che l´indirizzo in questione, forse iscritto da terzi alla newsletter, possa essere stato cancellato nell´ambito dei "controlli periodici" su tali iscrizioni;   

VISTA la memoria datata 17 luglio (rispedita il 14 settembre 2007) con la quale il ricorrente, nel ribadire l´illiceità dell´invio della comunicazione in questione tenuto conto dell´assenza di un proprio consenso a tale invio, ha riproposto la richiesta relativa alle spese del procedimento, rilevando che proprio l´assenza di un riscontro al previo interpello preventivo lo ha costretto alla presentazione del ricorso;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione non sollecitata (come quella contestata, che comprendeva un messaggio volto a far conoscere le iniziative promozionali dell´associazione resistente) necessita del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo), dal momento che la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche di tale natura;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente avendo la resistente dichiarato, nel corso del procedimento e con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere dati personali riguardanti il ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Associazione culturale "La prima lettera" nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Franco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Associazione culturale "La prima lettera", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1452104
Data
11/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso