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Provvedimento del 18 ottobre 2007 [1453542]

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[doc. web n. 1453542]

Provvedimento del 18 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata nel dicembre 2006 da Paolo Capodiferro a Wind telecomunicazioni S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di comunicazioni pubblicitarie al proprio indirizzo di posta elettronica messo a disposizione dalla società resistente, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine e si è inoltre opposto al loro trattamento per fini promozionali, sollecitando il blocco o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

VISTO il riscontro del 12 gennaio 2007 con il quale Wind telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato i dati personali del ricorrente, forniti all´atto dell´attivazione della casella di posta elettronica nel 2001, e ha comunicato che, "in base alla disciplina prevista dalle condizioni generali di contratto-Servizio di accesso a Internet, nonché dall´informativa (…) visualizzate nonché accettate al momento dell´attivazione della (…) casella di posta elettronica, è previsto che il cliente acconsenta ed autorizzi espressamente Wind ed Italia Online all´invio di messaggi pubblicitari anche attraverso mezzi di comunicazione automatizzata";

VISTO il ricorso presentato il 28 maggio 2007 nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A. con il quale Paolo Capodiferro (rappresentato e difeso dall´avv. Graziella Russo), nel rilevare di continuare a ricevere comunicazioni pubblicitarie nella propria casella di posta elettronica a mezzo del portale "Libero" di cui è titolare la resistente, ha chiesto di ordinare il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ribadendo le richieste avanzate ex artt. 7 del Codice cui la stessa non ha aderito; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno e di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 luglio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 19 giugno 2007 con la quale la società resistente ha sottolineato di aver già fornito riscontro al ricorrente e ha ribadito quanto già comunicato con la nota del 12 gennaio 2007 in relazione alle condizioni generali di contratto per il servizio di accesso a Internet;

VISTE le memorie pervenute il 19 giugno e il 17 agosto 2007 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto dalla resistente rilevando che, a proprio avviso, il trattamento effettuato dalla resistente sarebbe illecito dal momento che l´inoltro del materiale pubblicitario al proprio indirizzo di posta elettronica avverrebbe in assenza di consenso espresso e nonostante l´opposizione al suo invio manifestata ai sensi dell´art. 7, comma 4, lett. b), del Codice; rilevato che il ricorrente ha altresì contestato la liceità dell´inserimento nei messaggi di posta elettronica spediti dalla propria casella "inwind" di messaggi promozionali;

RITENUTO che il ricorrente ha diritto di opporsi all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano per finalità promozionali e che non formano oggetto della presente decisione i profili civilistici attinenti all´esecuzione del contratto, alla luce delle relative condizioni generali, e di dover pertanto ordinare alla società resistente di dare seguito alla medesima opposizione entro il 15 novembre 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di blocco e cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che gli stessi non risultano allo stato conservati in violazione di legge, essendo gli stessi necessariamente trattati per l´esecuzione di un contratto di cui l´interessato è tuttora parte;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorso è inammissibile atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tali richieste le quali, se del caso, devono essere proposte dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie l´opposizione al trattamento dei dati per finalità promozionali e ordina alla società resistente di darvi seguito entro il 15 novembre 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara infondate le restanti richieste;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1453542
Data
18/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso