Provvedimento del 18 ottobre 2007 [1453591]
Provvedimento del 18 ottobre 2007 [1453591]
[doc. web n. 1453591]
Provvedimento del 18 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 giugno 2007 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Zulato, nei confronti di Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito le richieste, formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in due perizie medico-legali effettuate dal medico fiduciario della società resistente (con particolare riguardo alle "considerazioni finali in termini di pregiudizio alla salute" di cui è stata omessa la comunicazione), nonché nella documentazione relativa agli esiti di alcune "investigazioni" condotte nei suoi confronti (di cui la società si è limitata a confermare l´esistenza) e ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTO che il ricorrente ha, in particolare, contestato la mancata comunicazione dei giudizi valutativi finali formulati dal predetto medico legale e degli esiti degli accertamenti investigativi, dati in ordine ai quali la compagnia di assicurazione ha invocato il differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice; visto che, ad avviso del ricorrente, la società di assicurazioni non avrebbe mai "formalizzato (…) alcuna posizione conflittuale rispetto alla pratica di indennizzo avviata dall´istante" e avrebbe "formulato in modo apodittico, ma in verità del tutto generico", il richiamo al pregiudizio che deriverebbe dalla comunicazione dei dati richiesti ai sensi del citato art. 7 del Codice;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 6 settembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota datata 5 luglio 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, evidenziando che, "a tutt´oggi, non è pervenuta (…) alcuna comunicazione/memoria da parte dell´Unipol (…)";
VISTA la nota anticipata via fax il 27 luglio 2007 con la quale la compagnia assicuratrice resistente ha trasmesso le informazioni personali richieste, precisando che sono "venute meno le ragioni cautelari (…)" in ragione delle quali era stato invocato precedentemente il "temporaneo differimento all´accesso alle informazioni";
VISTA la nota del 3 agosto 2007 con la quale il ricorrente, nel confermare che Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A. ha riscontrato le proprie istanze, ha ribadito quella volta a porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento, sottolineando anche che il titolare del trattamento (prima ancora della presentazione del ricorso) avrebbe violato la disciplina in materia di protezione dei dati personali inviando "la perizia medico legale direttamente" al legale dell´interessato "invece che ad un medico nominato dal ricorrente" ;
VISTA la nota datata 7 agosto 2007 con la quale la società resistente ha sostenuto di aver "dato pieno ed effettivo riscontro alla richiesta di accesso (…) solo in data 27 luglio" in quanto "gli accertamenti investigativi disposti dalla Compagnia lasciavano margini di dubbio in merito all´effettivo svolgimento dei fatti, così come esposti nella denuncia di sinistro"; visto che la resistente ha altresì precisato che "una volta fugate le perplessità insorte –purtroppo solo successivamente alla presentazione del ricorso all´Autorità- la Compagnia ha dato totale riscontro a quanto richiesto dall´interessato";
RILEVATO che l´iniziale inoltro di parte delle informazioni personali contenute nella perizia in questione direttamente presso lo studio del legale di fiducia dell´interessato non viola il disposto dell´art. 84, comma 1, del Codice che impone di rendere noti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per il tramite di un medico solo agli esercenti le professioni sanitarie o agli organismi sanitari;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 18 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Condividi