Provvedimento del 18 ottobre 2007 [1453616]
Provvedimento del 18 ottobre 2007 [1453616]
[doc. web n. 1453616]
Provvedimento del 18 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 28 maggio 2007 e presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Onnembo, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente ha chiesto di cancellare dagli archivi del proprio sistema di informazioni creditizie i dati personali di tipo "negativo" che la riguardano riferiti ad una segnalazione censita "come in stato di sofferenza nonostante l´avvenuta integrale estinzione dell´esposizione debitoria nei confronti della Banca Popolare dell´Adriatico S.p.A." nel febbraio 2006; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di ottenere "quanto meno la rettifica del codice s (sofferenza) attribuito al rapporto di credito, in considerazione della intervenuta regolarizzazione del debito", nonché di porre le spese del procedimento a carico della resistente;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´11 luglio 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 22 giugno 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che, "da ulteriori verifiche effettuate presso l´ente partecipante (…), è stato accertato che la situazione di sofferenza relativa alla segnalazione contestata è stata effettivamente regolarizzata a febbraio 2006, diversamente quindi da quanto segnalato dall´ente partecipante (aprile 2006) e comunicato alla ricorrente nelle prececenti comunicazioni (…)"; rilevato che, nella medesima nota, la società resistente ha pertanto dichiarato di aver "provveduto prontamente ad aggiornare la segnalazione che ad oggi risulta censita (…) con l´indicazione di sofferenza regolarizzata a febbraio 2006"; visto che la resistente ha precisato che, "a fronte delle precedenti contestazioni da parte della ricorrente, ha sempre attivato un procedimento di verifica con l´ente partecipante" il quale aveva, fino ad ora, "puntualmente confermato la correttezza e la piena legittimità delle informazioni contestate";
VISTA la nota della ricorrente datata 23 giugno 2007, nonché il verbale dell´audizione del 25 giugno 2007, nel corso della quale il legale dell´interessata ha sostenuto che, in realtà, "a tutt´oggi sussiste l´annotazione s di sofferenza, quando invece dovrebbe essere inscritta la lettera u in luogo della predetta annotazione" (codice, quest´ultimo, riferito proprio all´ipotesi di un pagamento tardivo regolarizzato) e ha, in ogni caso, ribadito la richiesta di cancellazione della posizione medesima (essendo trascorsi 12 mesi dall´avvenuta regolarizzazione della stessa);
VISTA la nota inviata via fax il 30 luglio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha comunicato, a integrazione e rettifica delle comunicazioni precedenti, che "ad oggi (…) la segnalazione oggetto del ricorso non è più presente nel Sic di Crif in quanto è stata cancellata su espressa richiesta (…) dell´ente partecipante del 30 luglio 2007" ;
VISTA la nota inviata via fax il 28 agosto 2007, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Sanpaolo Banca dell´Adriatico S.p.A. (già Banca Popolare dell´Adriatico) ha confermato che la posizione in questione "è stata chiusa dalla cliente nel febbraio 2006" e che "con disposizione del 30/7/07 è stata richiesta a Crif la cancellazione dell´evento segnalato, ormai concluso";
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un riscontro adeguato alla richiesta di cancellazione formulata dalla ricorrente, attestando di aver cancellato i dati personali che la riguardano dagli archivi del proprio sistema di informazioni creditizie;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppur solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 18 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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