Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1458926]
Provvedimento del 25 ottobre 2007 [1458926]
[doc. web n. 1458926]
Provvedimento del 25 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 agosto 2007 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Letta, nei confronti di Ina Assitalia S.p.A., con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto il riscontro richiesto, ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con le quali aveva chiesto di accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nella perizia redatta dal medico di fiducia della predetta compagnia assicuratrice (relative ad un infortunio sul lavoro) nonché di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTA la nota anticipata via fax il 2 ottobre 2007 con la quale Ina Assitalia S.p.A., riconoscendo di non aver dato tempestivo riscontro alle istanze dell´interessato, ha trasmesso al ricorrente copia della perizia medico legale e ha fornito, altresì, le altre informazioni richieste;
VISTA la nota datata 3 ottobre 2007 con la quale il ricorrente, nel confermare "l´adempimento, sia pur tardivo, da parte di Ina Assitalia (…)", ha rinnovato la richiesta di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro adeguato alle richieste dell´interessat0, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ina Assitalia S.p.A., in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Ina Assitalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 25 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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