Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1459124]
Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1459124]
[doc. web n. 1459124]
Provvedimento del 31 ottobre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante presentato l´11 giugno 2007 da XY nei confronti di Banca Popolare di Novara S.p.A. con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale rischi della Banca d´Italia, ne ha chiesto la cancellazione (ribadendo un´istanza avanzata in tal senso al medesimo istituto di credito ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiarando che tale segnalazione farebbe riferimento a una sofferenza relativa ad un conto corrente intestato non a se stesso, ma ad un altro soggetto (tal "XY" nato il medesimo giorno e nello stesso luogo del ricorrente), inesistente all´anagrafe;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 settembre 2007 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTE le note datate 29 giugno e 16 luglio 2007 con le quali Banca Popolare di Novara S.p.A. ha dichiarato che, alla luce degli elementi in proprio possesso, non risulta possibile aderire alla richiesta del ricorrente; rilevato che l´istituto di credito ha, in particolare, rappresentato che, dalla documentazione detenuta (inviata in copia all´autorità), risulta che il sig. "XY" che ha aperto il conto corrente n. 1631 (che "poi ha originato la posizione sofferenziale") "era sposato con (…) la stessa persona con la quale risulta aver contratto matrimonio anche" l´odierno ricorrente, "così come risulta dal certificato del Comune di Roma che (…) ha trasmesso il suo legale il 29 marzo 2007";
VISTA la nota del 13 luglio 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto ribadendo le proprie argomentazioni;
VISTA l´ulteriore nota del 23 luglio 2007 con la quale l´istituto di credito ha inoltrato, a seguito di specifica richiesta di questa Autorità datata 19 luglio 2007, "copia della documentazione fornita dal sig. XY, allorché, nell´aprile del 2002, ha provveduto ad aprire il rapporto di conto corrente n. 1631 presso la filiale Roma 14", ivi compresa la copia del documento di identità prodotto in tale data;
VISTA la nota del 24 settembre 2007 con la quale il Comune di Roma-U.O. "Anagrafe e stato civile", a seguito di richiesta inoltrata da questa Autorità il 31 luglio 2007, ha confermato che la carta di identità prodotta in copia dall´istituto di credito resistente risulta rilasciata al sig. "XY", nato a Lecce il 13 giugno 1946; vista anche l´ulteriore nota inoltrata dal Comune di Roma-Municipio XVIII il 26 ottobre 2007 con la quale il predetto ente ha precisato che "a seguito di rettifica richiesta dall´interessato…si è provveduto in data 9 aprile 2004 alla modifica del nome del richiedente, previa visione di copia integrale dell´atto di nascita" e che pertanto i dati anagrafici del ricorrente risultano essere "XY";
VISTO che non sono pervenute ulteriori note di replica da parte del ricorrente;
RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, non risulta comprovata l´illecita comunicazione di dati personali relativi al ricorrente da parte dell´istituto di credito resistente alla Centrale rischi della Banca d´Italia e ritenuto pertanto di dover dichiarare, allo stato, infondato il ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
dichiara infondato ricorso.
Roma, 31 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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