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Certificato di assistenza al parto

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Certificato di assistenza al parto

La materia delle adozioni è regolata da specifiche disposizioni normative, non modificate dalla legge n. 675/1996 (art. 42, comma 2), che non consentono il rilascio dell´unico certificato comprovante la maternità, ossia il certificato di assistenza al parto (art. 2 della legge n. 127/1997, come modificata dalla legge n. 191/1998).

  • Garante 11 agosto 1999, in Bollettino n. 9, pag. 59 [doc. web n. 41898]