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Cartelle cliniche dei defunti accessibili ai familiari - 25 settembre 2008 [1555676]

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Cartelle cliniche dei defunti accessibili ai familiari - 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 4 febbraio 2008 con la quale XY, in qualità di fratello di ZY, deceduta il 18 settembre 2007, aveva chiesto all´Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Bergamo" (presso la cui struttura la stessa era deceduta "poco dopo essere stata accettata al pronto soccorso") la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali della de cuius contenuti nella cartella clinica e nel verbale di autopsia;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 giugno 2008 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Patrizia Sordellini, nei confronti dell´Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo", con il quale il ricorrente ha ribadito le richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota datata 2 luglio 2008 con la quale l´azienda resistente, nel richiamare l´articolo 92 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha sostenuto che "garantirà la possibilità di prendere visione o di ottenere copia della cartella clinica in questione, a condizione che si giustifichi in modo documentato la sussistenza dei presupposti dalla norma indicati", con particolare riferimento all´esistenza "di un diritto di rango pari a quello dell´interessato";

VISTA la nota pervenuta via fax il 3 luglio 2008 con la quale il ricorrente, nel ribadire di essere il fratello della de cuius, ha precisato che il proprio "interesse a conoscere le ragioni (…) del decesso della propria sorella trova giustificazione non soltanto alla luce della affectio familiare (…), ma anche in virtù di una esigenza di tutela della propria salute, posto che la conoscenza del tipo di malattia che ha colpito la sorella (provocandone la morte in modo così repentino e drammatico) potrebbe consentirgli –specie laddove si fosse trattato di un male di natura ereditaria o genetica- l´adozione di eventuali rimedi preventivi";

VISTA la nota datata 29 luglio 2008 con la quale l´azienda resistente ha ribadito che "l´istanza, per poter essere positivamente accolta, deve essere corredata di tutti gli elementi idonei a consentire effettivamente una valutazione degli interessi in gioco, valutazione che, nel caso di specie, non è stato possibile effettuare nonostante i reiterati inviti rivolti al ricorrente";

VISTA la nota pervenuta via fax il 31 luglio 2008 con la quale il ricorrente, nell´affermare che "non si comprende con quale tipo di documentazione avrebbe potuto motivare il proprio interesse morale, personale e familiare a conoscere le circostanze in cui è deceduta la sorella", ha sottolineato come "non a caso, l´Ospedale, dopo aver ampiamente citato gli artt. 60 e 92 (…), glissa sull´articolo 9, terzo comma, del d.lg. n. 196/2003 (…)";

RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla sorella defunta, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, che (a prescindere dallo status di erede) riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (posizione e ragioni cui ha più volte fatto riferimento il ricorrente); rilevato che l´art. 92, comma 2, del Codice, cui ha fatto riferimento la resistente nelle note del 2 luglio 2008 e del 29 luglio 2008, disciplina la diversa ipotesi della richiesta di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell´acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di persone diverse dall´interessato (o comunque diverse, come nel caso di specie, dal soggetto che si trovi nella particolare situazione legittimante di cui all´art. 9, comma 3, del Codice); rilevato che l´odierno ricorrente ha pertanto, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, il diritto di accedere ai dati personali riguardanti la defunta in qualunque documento, supporto o archivio essi siano contenuti o registrati, senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni, come invece previsto nella diversa ipotesi di cui al citato art. 92 (o dover dimostrare che i diritti fatti valere siano di rango pari a quelli della persona cui si riferiscono i dati); rilevato che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente tuttavia all´interessato di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la sola comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice);

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, l´Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Bergamo" dovrà consentire al ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l´accesso ai dati personali relativi alla sorella defunta contenuti nella cartella clinica e nel verbale di autopsia, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina all´Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Bergamo" di consentire al ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui all´art. art. 10 del Codice, l´accesso ai dati personali relativi alla sorella defunta contenuti nella relativa cartella clinica e nel verbale di autopsia della persona stessa, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli