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Giornalismo: diffusione di dati su vittime di violenza sessuale - 8 aprile 2009 [1610028]

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[doc. web n. 1610028]
[v. anche doc. web n. 16056131563958]

Giornalismo: diffusione di dati su vittime di violenza sessuale - 8 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO l´articolo de La Repubblica del 31 marzo 2009: "Violenze a Torino, le accuse di Lucia "Io stuprata e schiava per 25 anni";

VISTA la segnalazione del 31 marzo 2009 presentata dall´avv. Giulio Calosso, in nome e per conto della sig.a XY;

VISTE le deduzioni formulate dal Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a. in data 2 aprile 2009;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato lo scorso 31 marzo, con rilievo in prima pagina, un articolo sulla vicenda di una donna di 34 anni, che sarebbe stata oggetto di ripetute violenze sessuali da parte del padre, nel corso di 25 anni, e del fratello.

Il legale della donna si è rivolto lo stesso giorno al Garante, lamentando che il quotidiano, nel contesto della notizia, oltre a lasciare intendere che la sua assistita avrebbe rilasciato nel suo studio un´intervista che non sarebbe mai avvenuta, abbia reso nota la sua identità.

A seguito della segnalazione il Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. riscontrando una specifica richiesta del Garante, ha formulato proprie deduzioni tramite gli avvocati Maurizio Martinetti e Vanessa Giovanetti, con nota del 2 aprile 2009, segnalando che la notizia del fatto di cronaca in esame era stata resa pubblica il 26 marzo dalla Procura di Torino nel corso di una conferenza stampa e che gli stessi familiari della vittima avevano convocato nella loro abitazione i giornalisti, rilasciando interviste e parlando esplicitamente della ragazza.

OSSERVA

Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni riguardanti una persona vittima di ripetuti atti di violenza sessuale compiuti da propri familiari.

Alla fattispecie si applica la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, segnatamente, gli artt. 136 e 137, comma 3, nonché il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A1 al Codice). In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. provvedimento del 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958, documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell´Ordine dei giornalisti, in www.garanteprivacy.it; v. anche art. 8 Racc. del Consiglio d´Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali).

Tali cautele devono sussistere poi, a maggior ragione, con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare delicatezza di tali accadimenti e considerata la necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da simili gravi azioni criminose.

L´ordinamento, peraltro, assicura alle vittime di atti di violenza sessuale una protezione rafforzata prevedendo il divieto di diffondere senza consenso le loro generalità o l´immagine, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734 bis c.p.).

In tale quadro, la diffusione da parte del quotidiano del nome e cognome della donna, unitamente alla descrizione particolareggiata delle violenze subite risulta in contrasto con i predetti princìpi, nonché lesiva della dignità della vittima (art. 8 del codice deontologico cit.), anche in considerazione che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono protette da una speciale tutela quando sono trattate nell´esercizio dell´attività giornalistica (art. 11 del codice di deontologia cit.;  Provv. del Garante del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088 e Provv. del 2 aprile 2009).

La circostanza – sostenuta nella memoria presentata dal Gruppo Editoriale l´Espresso – per cui "gli stessi familiari della vittima e degli indagati avevano addirittura convocato la stampa a casa e avevano rilasciato interviste –anche video, andata in onda su siti internet e su tv locali- nel corso delle quali parlavano esplicitamente della ragazza e rilasciavano le loro generalità complete nonché l´indirizzo dell´abitazione" non è certo idonea a legittimare la riproduzione delle generalità della vittima nell´articolo in questione, in assenza di uno specifico consenso rilasciato dalla stessa. A maggior ragione trattandosi di dichiarazioni rilasciate dai presunti responsabili o conniventi delle violenze subite dalla donna.

D´altra parte, va rilevato che lo stesso quotidiano "La Repubblica", nel pubblicare le fotografie del padre e del fratello della vittima, presunti autori delle violenze, abbia invece deciso di oscurarne i volti come, per altro rilevato dal Consiglio dell´Ordine dei giornalisti del Piemonte (comunicato stampa del 31 marzo u.s.).

La pubblicazione dell´articolo oggetto della segnalazione contiene dati personali e risulta in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Tale violazione risulta peraltro aggravata dalla circostanza che l´articolo è stato ripreso, in modo integrale o in parte, da numerosi siti web e da testate giornalistiche on line e ciò ha determinato specifici effetti consentendo a numerosi utenti in rete di ottenere agevolmente, attraverso l´uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti solo la persona interessata.

Ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il Garante dispone pertanto nei riguardi della predetta società il divieto, in relazione alla vicenda indicata, della diffusione, anche tramite il sito Internet, compreso l´archivio storico, della testata, delle generalità della vittima. In caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice.

Il Garante inoltre delibera di intervenire anche nei confronti dei siti web e delle testate giornalistiche on line che diffondono le generalità della vittima  e che verranno individuati sulla base di ulteriori accertamenti.

Resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata alla competente Procura della Repubblica, nonché all´Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) rilevata l´illiceità del trattamento, dispone ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Gruppo Editoriale S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, in relazione alla vicenda indicata in motivazione, il divieto della diffusione delle generalità della donna sul quotidiano La Repubblica, anche tramite il sito Internet, compreso l´archivio storico, della testata;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, nonché all´Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma,  8 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi