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Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 22 maggio 2009 [1635938]

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[doc. web n. 1635938]

Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato  mediante motori di ricerca esterni - 22 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 23 marzo 2009 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale l´on.le XY, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito Internet dedicata all´archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera", consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito, di un articolo che contiene dati personali che lo riguardano (articolo "risalente al WZ" dal titolo "YJ" nel quale si fa riferimento all´attività politica dallo stesso svolta nel corso di diversi anni), ha chiesto il blocco dei dati personali nello stesso contenuti, opponendosi in particolare all´ulteriore diffusione dei medesimi con modalità che li rendano reperibili da parte dei motori di ricerca esterni al sito internet della società; ciò, in quanto l´articolo in questione conterrebbe "dati non aggiornati, inesatti, involgenti situazioni private e familiari insuscettibili di interesse pubblico e comunque riportate in modo erroneo, ed infine afferenti anche alla pendenza di indagini giudiziarie, successivamente conclusesi con l´archiviazione e senza alcuna conseguenza per l´interessato"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 marzo 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE la nota del 16 aprile e la memoria del 20 aprile 2009 con le quali Rcs Quotidiani S.p.A., nel richiamare la liceità della pubblicazione effettuata, ha sostenuto che la richiesta volta a rendere tecnicamente non reperibile dai comuni motori di ricerca i dati contenuti nell´articolo in questione si sostanzierebbe in "una misura di indubbia portata penalizzante per il diritto di cronaca e di libera ricerca storiografica"; a parere della resistente, infatti, gli archivi informatici on line assolverebbero la stessa "funzione di conservazione documentaristica e di consultazione archivistica" svolta dalle emeroteche presso le biblioteche pubbliche e, per questa ragione, non potrebbe esserne messa in discussione l´integrità e la loro "messa a disposizione in forma gratuita"; il trattamento sarebbe lecito anche perché effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all´atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova diffusione" nell´ambito di una nuova iniziativa giornalistica), quanto per finalità documentaristiche, "nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet", per consentirne "la visione al pubblico, per mere finalità di ricerca e di approfondimento" e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; il trattamento, inoltre, non sarebbe lesivo tenuto conto che la "particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L´utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento alla specifica richiesta avanzata dal ricorrente, la resistente – nel rappresentare che "a suo tempo, nel 2001, in ordine alla pubblicazione sul Corriere della Sera dell´articolo per cui è controversia, l´On.le XY non ha sollevato la minima doglianza" –ha dichiarato di non poterla accogliere tenuto conto che "alla liceità della conservazione dei dati non può che corrispondere analoga liceità di consultazione dei medesimi, con le tecniche vigenti, tra le quali – non a caso la più diffusa – spiccano proprio i motori di ricerca della rete internet per utilizzare i quali è necessario digitare dei dati contenuti nell´articolo";

VISTA la memoria del 24 aprile 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito che la propria richiesta non è volta a ottenere "la cancellazione dall´archivio web dell´articolo in contestazione", "bensì la mera adozione di misure intese ad evitare la indicizzazione della relativa pagina da parte dei motori di ricerca": anche laddove si dovesse "ritenere che la consultabilità on line di una emeroteca pubblica risponda a "moderne" finalità di carattere storico e documentaristico", a parere del ricorrente, ciò non dovrebbe indurre "a ritenere che qualsiasi operazione effettuabile sull´internet ne risulti legittimata" e che dunque chiunque possa essere messo "in condizione di avere, come primissima rappresentazione della di lui identità personale, un articolo di molti anni fa (maggio 2001: (…) che fa peraltro riferimento a precedenti indagini giudiziarie  della fine degli anni ´90, conclusesi con l´archiviazione e senza alcuna conseguenza per l´interessato, ed a vicende comunque risalenti nel tempo, anche agli anni ´70 e ´80)" con l´effetto di comprimere "inevitabilmente (…) il suo diritto all´oblio";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all´interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, dell´articolo che li contiene quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente, per chi opera una ricerca relativa alle vicende in esso narrate, vicende che hanno interessato il ricorrente con riferimento all´attività politica locale e nazionale che lo stesso ha svolto negli anni, anche nel corso delle più recenti legislature; rilevato che, al riguardo, va ricordato che "rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano (…) di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia; cfr. Provv. 2 marzo 2006, doc. web n. 1246867); ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell´originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

RITENUTO di dover altresì dichiarare infondata, nel caso di specie, l´opposizione per motivi legittimi manifestata dal ricorrente in relazione all´ulteriore diffusione on line dei dati personali che lo riguardano contenuti nell´articolo in questione con modalità che li rendano reperibili anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito "www.corriere.it"; ciò tenuto conto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le notizie pubblicate rimangono di interesse pubblico in quanto fanno riferimento a vicende direttamente connesse alla sfera di un personaggio pubblico protagonista nell´ambito della vita politica nazionale (lo stesso, infatti, è stato candidato alle ultime elezioni politiche ed è attualmente in lista per le prossime elezioni del Parlamento europeo);

RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la facoltà per il ricorrente di tutelare, se del caso, nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori contenuti nell´articolo in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi