g-docweb-display Portlet

Lavoro pubblico: diffusione on-line di dati sullo stato di salute di un dipendente - 25 giugno 2009 [1640102]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1640102]

Lavoro pubblico: diffusione on-line di dati sullo stato di salute di un dipendente - 25 giugno 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la segnalazione del 25 maggio 2009 con la quale la Sig.ra XY, dipendente della Provincia di Foggia, afferma che da una ricerca effettuata in Internet mediante il motore di ricerca Google ha riscontrato che il proprio nome e cognome è riportato in alcune determinazioni pubblicate sul sito Internet della medesima provincia;

VISTO l´accertamento preliminare effettuato dall´Ufficio del Garante in data 4 giugno 2009 in base al quale è stato verificato che due determinazioni del responsabile del settore risorse umane, organizzazione e metodo, aventi ad oggetto la richiesta dell´interessata di riconoscimento dell´infermità da causa di servizio e recanti informazioni personali anche sensibili della stessa, sono liberamente consultabili, non solo mediante il predetto motore di ricerca, ma anche direttamente sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, agli indirizzi http://www.provincia.foggia.it/upload_determine/....pdf e http://www.provincia.foggia.it/upload_determine/....pdf;

RILEVATO che tali dati sono disponibili, integralmente e senza alcuna limitazione mediante la semplice operazione di visualizzazione del testo dei summenzionati documenti attraverso la consultazione di alcune delle pagine Internet del sito della Provincia, www.provincia.foggia.it, accessibili sia attraverso il predetto motore di ricerca, sia direttamente dall´home page dello stesso sito;

RILEVATO, altresì, che una delle determinazioni pubblicate riporta, accanto all´indicazione del nome e cognome dell´interessata, anche il giudizio medico-legale circa l´ascrivibilità "alla Tab, "A" cat. 8^ max" dell´infermità accertata nell´ambito del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

CONSIDERATO che il nominativo della dipendente riportato nel testo delle determinazioni, unitamente al riferimento alla richiesta dell´interessata di riconoscimento della causa di servizio, nonché alla menzione della classificazione tabellare della menomazione complessiva riscontrata, che fa riferimento alle tabelle previste dalla vigente normativa in materia, recanti un elenco di specifiche lesioni e infermità, sono da ritenersi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell´interessata (v. art. 2, c. 7, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e tab. A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; v. anche art. 6 decr. 12 febbraio 2004);

CONSIDERATO che la pubblicazione di tali informazioni configura una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e che il Codice vieta la diffusione di queste informazioni (artt. 4, comma 1, lett. d) e m) e 22, comma 8 e 26, comma 5);

CONSIDERATO che i lavoratori, nel rapporto con il proprio datore di lavoro pubblico, hanno diritto di ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l´uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell´interessato (artt. 2, comma 5, e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal d.lg. 4 aprile 2006, n. 159; cfr. anche Provv. 14 giugno 2007, consultabile sul sito Internet dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1417809);

RICHIAMATE le indicazioni fornite in passato dal Garante agli enti locali circa l´utilizzo delle tecnologie dell´informazione, in base alle quali le disposizioni legislative o regolamentari che prevedono forme di pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate o degli atti conclusivi di taluni procedimenti amministrativi "non autorizzano di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell´ente liberamente consultabile" (artt. 11 e 22 del Codice; Provv. 19 aprile 2007, doc. web n. 1407101, punto 6; Provv. 14 giugno 2007, citpunto 6);

CONSIDERATO altresì che, ove le amministrazioni locali ritengano di valorizzare con propri regolamenti, anche l´utilizzo di reti telematiche per mettere a disposizione atti e documenti contenti dati personali, sono tenute comunque, nel rispetto dell´obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi, a selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere non solo alla luce dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (cfr. Provv. 14 giugno 2007 e 19 aprile 2007 cit., rispettivamente punto 6.3 e 9);

RITENUTO, pertanto, che nella pubblicazione di atti e documenti, indipendentemente dalla modalità utilizzata, l´amministrazione provinciale deve astenersi da ogni forma di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni allo stato acquisite, le pagine del sito Internet sopra menzionato risultano essere gestite dalla Provincia di Foggia, avente sede in Foggia, Piazza XX Settembre;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare, anche d´ufficio, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTO necessario, anche in ragione della delicatezza delle informazioni oggetto di diffusione e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per la dipendente interessata, disporre in via d´urgenza il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della Sig.ra XY conoscibili sia mediante il motore di ricerca Google, che attraverso la consultazione delle determinazioni dirigenziali sul sito web della Provincia di Foggia, con conseguente obbligo per la Provincia di astenersi da ogni altra diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessata;

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare alla Provincia la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

ritenuta l´illiceità del trattamento, dispone, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, nei confronti della Provincia di Foggia o di altro soggetto che risulti titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati in questione, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della Sig.ra XY conoscibili sia mediante il motore di ricerca Google, sia attraverso la consultazione delle determinazioni dirigenziali sul sito web della Provincia di Foggia www.provincia.foggia.it, con conseguente obbligo di astenersi da ogni altra diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessata, fermo restando il rispetto delle richiamate esigenze di trasparenza delle deliberazioni dell´ente, in conformità alla legge.

Roma, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi