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Anagrafe tributaria: ripristino temporaneo dei collegamenti esterni (Agea e camere di commercio) - 23 luglio 2009 [1640317]

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[doc. web n. 1640317]

[v. provv. 18 settembre 2008]
[v. provv. 
26 marzo 2009]

Anagrafe tributaria: ripristino temporaneo dei collegamenti esterni (Agea e camere di commercio) - 23 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento del 18 settembre 2008, con il quale il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e di incrementare i livelli di sicurezza degli accessi all´anagrafe tributaria da parte dei soggetti esterni all´amministrazione finanziaria, fornendo riscontro a questa Autorità circa la loro attuazione al decorso dei termini ivi stabiliti;

VISTO il provvedimento del 26 marzo 2009, con il quale il Garante ha prorogato al 30 giugno 2009 il termine per realizzare la migrazione degli enti esterni, abilitati ad accedere all´anagrafe tributaria mediante il collegamento denominato "3270 enti esterni", verso applicativi che offrono maggiori garanzie;

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate del 20 luglio 2009;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L´Agenzia delle entrate, con la nota del 20 luglio 2009, ha ribadito all´Autorità di aver interrotto gli accessi all´anagrafe tributaria effettuati tramite il collegamento denominato "3270 enti esterni", in attuazione del provvedimento del Garante del 18 settembre 2008 entro il termine del 30 giugno 2009, così prorogato dal successivo provvedimento del 26 marzo 2009.

L´Agenzia, con la medesima nota, ha rappresentato che tale modalità di collegamento con l´anagrafe tributaria si è rivelata "sia in ragione di alcune sue caratteristiche tecnologiche, sia a causa delle diverse manutenzioni evolutive effettuate nel corso del tempo sugli applicativi informatici chiamanti, fortemente radicata nei sistemi informatici di questi enti, tale da condizionare in maniera determinante alcuni processi aziendali critici, risultando pertanto difficile da modificare in base ai nuovi criteri". Pertanto, la predetta interruzione ha determinato gravi criticità, in particolare, per le camere di commercio e l´Agea (alla quale sono stati trasferiti i compiti relativi al Sistema informativo agricolo nazionale, già attribuiti al Ministero delle politiche agricole e forestali), che accedevano ai dati anagrafici contenuti in anagrafe tributaria attraverso il predetto collegamento "3270 enti esterni" in modalità host to host.

In particolare, secondo l´Agenzia, per le camere di commercio, "l´interruzione del collegamento ha creato gravissimi problemi agli uffici del registro delle imprese, sia in sede di verifica delle domande di iscrizione, sia in sede di certificazione anagrafica delle posizioni". In ogni caso, l´Agenzia ha rappresentato che "il sistema informativo delle camere di commercio, come dichiarato dalle stesse, è in grado di assicurare all´anagrafe tributaria la completa tracciatura di tutte le interrogazioni eseguite dai propri funzionari sugli archivi fiscali, e di presentare con periodicità un elenco degli utenti autorizzati ad operare sugli archivi e delle operazioni da ciascuno di essi effettuate".

Con riferimento all´Agea, l´Agenzia ha dichiarato che il collegamento "3270 enti esterni" è funzionale alla verifica dei dati anagrafici dei soggetti da iscrivere all´anagrafe delle aziende agricole ed ai controlli sui destinatari di aiuti nazionali e comunitari. Inoltre, secondo l´Agenzia, nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) "sono registrati gli utenti/enti che accedono alle applicazioni che effettuano la richiesta di consultazione dell´ anagrafe tributaria".

L´Agenzia, quindi, ha chiesto a questa Autorità di poter temporaneamente riattivare, fino al 30 settembre 2009, il collegamento "3270 enti esterni" con le camere di commercio e il Ministero delle politiche agricole in relazione al Sian per garantire nell´immediato lo svolgimento delle funzioni istituzionali sopra descritte e consentire a tali enti di intervenire sui propri sistemi informativi per individuare soluzioni alternative più idonee e compatibili con le prescrizioni indicate dal Garante.

OSSERVA:

Con il provvedimento del 18 settembre 2008, il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate di "realizzare la migrazione degli enti a oggi abilitati ad accedere all´anagrafe tributaria mediante 3270 enti esterni verso applicativi che offrono maggiori garanzie". Tale migrazione, come previsto dal successivo provvedimento del 26 marzo 2009, doveva avvenire entro il 30 giugno 2009.

Preso atto che l´Agenzia ha dichiarato di aver interrotto tali collegamenti, rappresentando tuttavia la necessità di disporre una temporanea riattivazione del servizio, fino al 30 settembre 2009, con riferimento agli accessi effettuati da parte delle camere di commercio e dell´Agea attraverso il collegamento "3270 enti esterni", l´Autorità ritiene di poter accogliere, eccezionalmente e in via temporanea, la predetta richiesta.

Ciò, in considerazione della rilevanza delle funzioni istituzionali perseguite e anche della circostanza che tali enti accedono esclusivamente a dati anagrafici e non reddituali.

Al termine di tale periodo, l´Agenzia deve assicurare che tali collegamenti all´anagrafe tributaria avvengano unicamente con procedure di accesso idonee a offrire le garanzie già prescritte dal Garante nel provvedimento del 18 settembre 2008, fornendone documentato riscontro all´Autorità.

Tuttavia, anche a seguito dei riscontri forniti dall´Agenzia -da ultimo pervenuti al Garante- in ordine all´attuazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti del 18 settembre 2008 e del 26 marzo 2009 dell´Autorità, si rileva in ogni caso la necessità di effettuare un ampio e approfondito esame delle modalità con cui le stesse sono state finora adempiute. In tale occasione, verranno anche valutate le nuove procedure di accesso all´anagrafe tributaria eventualmente progettate al fine di sostituire quelle preesistenti, già ritenute dal Garante non in grado di assicurare un´idonea protezione dei dati personali trasmessi, avuto riguardo anche alle soluzioni individuate dagli enti esterni in relazione ai propri sistemi informativi.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, preso atto della richiesta formulata dall´Agenzia delle entrate con la nota del 20 luglio 2009, dispone che il collegamento denominato "3270 enti esterni" con le camere di commercio e l´Agea possa essere, eccezionalmente e in via temporanea, ripristinato fino al 30 settembre 2009. Al termine di tale periodo, l´Agenzia deve assicurare che l´accesso di tali enti all´anagrafe tributaria avvenga unicamente con procedure di accesso idonee a offrire le garanzie già prescritte dal Garante nel provvedimento del 18 settembre 2008, fornendone contestualmente documentato riscontro all´Autorità.

Roma, 23 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi



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