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Provvedimento del 4 febbraio 2010 [1703888]

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[doc. web n. 1703888]

Provvedimento del 4 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avanzate con note datate 26 giugno 2009 e 23 settembre 2009 da XY (appuntato in servizio presso la Compagnia G. di F. di KW) nei confronti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ZH, con le quali l´interessato aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti custoditi agli atti del predetto Comando ("ivi comprese note di servizio trasmesse e/o ricevute da altri reparti del Corpo – enti esterni…") e con riferimento "al periodo compreso dal 27 febbraio 2009 alla data di accoglimento della (…) istanza" stessa, nonché "a tutta la documentazione sottratta ex (…) art. 8 comma 2, lettera h, del dlgs. 196/2003, nell´accesso effettuato in data 27.02.2009, nel caso in cui non sia più vincolata"; rilevato che l´interessato aveva anche chiesto di conoscere l´origine dei dati, le finalità, la logica e le modalità del trattamento; rilevato che con nota datata 28 luglio 2009 il Comando aveva dato un primo riscontro a tali richieste fornendo, tra l´altro, un riassunto sintetico dei dati che riguardano l´interessato, "relativi al periodo dal 27.02.2009 al 06.07.2009 (data di accoglimento dell´istanza)";

VISTO il ricorso pervenuto in data 27 ottobre 2009, con il quale il ricorrente, sostenendo di aver ottenuto una risposta inidonea dal titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta di ottenere "copia di tutta la documentazione di (….) interesse"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2009, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 24 novembre 2009 con la quale il Comando provinciale della Guardia di Finanza di ZH, nel richiamare la nota del 28 luglio 2009 con cui aveva già riscontrato la richiesta di accesso formulata dal ricorrente, ha fornito ulteriori ragguagli sulle richieste del ricorrente; il Comando, infatti, tenuto conto dell´arco temporale di riferimento (dal 27.02.2009 al 06.07.2009) e della "esiguità della documentazione reperita", e avendo la "necessità di garantire (…) la tutela dei soggetti terzi, menzionati negli atti oggetto di accesso", dopo aver provveduto ad escludere la documentazione contenente i dati rispetto ai quali non può essere esercitato il diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. h) del Codice ("documentazione all´attenzione dell´Autorità Giudiziaria e non ancora svincolata dal segreto istruttorio"), ha effettuato una estrapolazione dei dati che riguardano il ricorrente comunicandoli allo stesso su supporto cartaceo; ciò, tenendo anche conto della necessità di garantire "la riservatezza di quegli atti attraverso i quali si estrinseca l´azione di comando, di indirizzo e controllo dei livelli gerarchici mediante l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento";

VISTE le note pervenute via e.mail il 1° dicembre 2009, il 20 e il 31 gennaio 2010 con le quali il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dal Comando provinciale resistente ed ha ribadito la propria richiesta di ottenere "la copia di tutti i documenti di (…) interesse";

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi e fermi restando i limiti all´esercizio del diritto di accesso previsti dall´art. 8, commi 2 e 4;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che, in ordine alla richiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito;

RITENUTO congruo compensare integralmente le spese tra le parti in ragione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento prima e dopo la presentazione del ricorso nonché in relazione alla specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1703888
Data
04/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso