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Provvedimento del 27 maggio 2010 [1734391]

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[doc. web n. 1734391]

Provvedimento del 27 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 marzo 2010, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Filippo Milandri, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale la ricorrente, con particolare riferimento ad un´offerta ("Tim 90 TuttoCompreso") attivata sul proprio numero di utenza telefonica mobile, ha ribadito le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice (alle quali non aveva ricevuto un idoneo riscontro), volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi a tutti i documenti dalla stessa sottoscritti in relazione alla predetta utenza, "nonché tutti quelli relativi alle condizioni contrattuali pattuite"; rilevato che con il ricorso la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 aprile 2010 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 2 aprile 2010 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha riscontrato le richieste della ricorrente comunicando, tra l´altro, i dati personali che la riguardano detenuti presso i propri archivi e segnalando che "l´utenza mobile sopra menzionata risulta cessata per morosità in data 06/12/2008";

VISTA la email del 12 aprile 2010 con la quale la ricorrente ha lamentato l´incompletezza del riscontro ricevuto con particolare riferimento alla propria richiesta di conoscere "le condizioni contrattuali dell´abbonamento sottoscritto" dalla stessa;

VISTA la nota inviata via fax il 30 aprile 2010 con la quale la società resistente ha integrato il riscontro precedentemente fornito, trasmettendo alla ricorrente "il modulo contrattuale sottoscritto dalla ricorrente (…), unitamente alle condizioni generali di abbonamento ai servizi TIM Italia S.p.A.";

VISTA l´email inviata il 13 maggio 2010 con la quale la ricorrente ha preso atto del riscontro, sottolineandone tuttavia la tardività e ribadendo la richiesta relative alle spese;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito complessivamente un riscontro sufficiente in ordine alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 27 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734391
Data
27/05/10

Tipologie

Decisione su ricorso