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Provvedimento del 24 giugno 2010 [1735649]

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[doc. web n. 1735649]

Provvedimento del 24 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 22 marzo 2010, con il quale Nicola Mainieri (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) –lamentando il mancato riscontro alla precedente istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196)- ha ribadito, nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano inerenti il rapporto di negoziazione di strumenti finanziari n. 115047372 avviato con una filiale di Roma della banca, con particolare riferimento alla "documentazione contabile giustificativa delle negoziazioni in titoli e/o fondi compiute dal cliente, riportanti le spese e le commissioni di volta in volta applicate ad ogni singola operazione"; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; nonché la nota del 18 maggio 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 7 aprile 2010 con la quale la banca resistente ha sostenuto di aver impartito istruzioni alla filiale di Roma interessata perché inviasse la documentazione richiesta presso il domicilio eletto dal cliente;

VISTA la nota inviata via fax il 19 aprile 2010 con la quale il ricorrente ha lamentato la parzialità del riscontro ricevuto; ciò, in quanto la banca resistente avrebbe fornito la documentazione attinente "al deposito di custodia e amministrazione titoli n. XY e non al rapporto n. KW" che, a detta della banca, non sarebbe censito negli archivi elettronici della stessa, contrariamente a quanto risulterebbe da una nota di conferma della stessa banca datata 20.04.2008 relativa al fondo Eurizon Easyfund; inoltre, il ricorrente ha contestato che dalla documentazione fornita non si evincerebbero "le spese e le commissioni di volta in volta applicate alle operazioni di investimento in titoli e/o fondi del sig. Mainieri";

VISTA la nota anticipata via fax il 14 maggio 2010, con la quale la banca resistente, nell´allegare copia di una comunicazione inviata via e-mail al ricorrente in data 13 maggio 2010,  ha sostenuto di ritenere evasa la richiesta di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente attraverso l´invio della documentazione effettuato dalla Filiale 22 di Roma, in data 9 aprile 2010, in quanto: a) il rapporto identificato dal n. KW è stato intrattenuto dal ricorrente con un soggetto terzo (la Società di gestione risparmio Eurizon Capital) per il quale la banca resistente svolge unicamente il ruolo di incaricato dei pagamenti, come risulterebbe peraltro dalla stessa documentazione allegata al ricorso; b) la banca resistente conosce unicamente il "Riferimento rapporto" e non detiene ulteriori dati relativi alla posizione intrattenuta dal cliente con Eurizon; c) i Rendiconti Titoli inviati mensilmente al cliente dalla banca resistente, che danno conto dell´acquisto e della vendita di quote effettuate nel mese, "contengono tutte le informazioni fornite dalla "Conferma della domanda di conversione", eccetto il riferimento al rapporto intrattenuto presso Eurizon ed alle eventuali commissioni di conversione applicate da Eurizon; c) in ogni caso, sempre in data 9 aprile 2010, la banca resistente ha provveduto a trasmettere al ricorrente la copia dei documenti denominati "Conferma della domanda di Conversione" riferiti al periodo gennaio 2008-febbraio 2010, (disponibili sui propri sistemi informatici), "nelle more di ricevere dalla società Eurizon la documentazione residua"; per quanto concerne, invece, le spese e le commissioni applicate dalla banca resistente, "le stesse sono indicate nei documenti denominati "Conferma operazioni in titoli", già inviati in data 9 aprile u.s.", mentre "per quanto attiene alle commissioni/spese applicate da Eurizon, queste sono indicate in dettaglio unicamente nei documenti denominati "Eurizon Easyfund- Conferma della domanda di Conversione";

VISTA la nota inviata via e-mail in data 16 maggio 2010 con la quale il ricorrente ha nuovamente eccepito l´incompletezza del riscontro fornito, ribadendo che "il rapporto è stato intrattenuto unicamente con Intesa S. paolo spa";

VISTE le note inviate via e-mail in data 16 giugno e 17 giugno 2010 con le quali la banca resistente ha fornito "il riepilogo dei dati e dei documenti inviati al cliente", confermando che in data 3 giugno 2010 ha inviato una e-mail al ricorrente "contenente l´ulteriore documentazione reperita presso Eurizon Capital (ovvero le formulazioni in formato elettronico delle operazioni effettuate) relativa all´operatività su fondi di diritto lussemburghese Eurizon Capital SGR operata dal signor Mainieri Nicola" nel periodo 2003-2007" (il contratto è stato attivato in data 28 ottobre 2003) ed ha precisato di non aver fornito documentazione riferita al periodo 4 settembre 2007-1° gennaio 2008 in quanto in tale arco temporale non sono state rilevate transazioni sui fondi in questione;

RITENUTO che la banca resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro complessivamente adeguato alle richieste del ricorrente, con la conseguenza che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Intesa San Paolo S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Intesa San Paolo S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1735649
Data
24/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso