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Provvedimento del 27 aprile 2011 [1813873]

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[doc. web n. 1813873]

Provvedimento del 27 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n.  168 del 27 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 febbraio 2011, presentato da Papa s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, nei confronti di Banca Carige S.p.A., con il quale la società ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ricevuto, ha ribadito le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, con le quali aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad un contratto di mutuo stipulato nell´aprile 1996 con il predetto istituto di credito, con specifico riferimento  ai dati contenuti "nei prospetti di cui alla situazione della posizione, alla visualizzazione dei pagamenti e all´evidenza delle rate morose, contenenti la specifica indicazione degli importi relativi alla sorta capitale, agli interessi convenzionali e di mora e alle spese di riscossione e di incasso, nonché nelle distinte relative alle somme incassate per spese di istruttoria, tecniche e legali, comunicazioni periodiche (…) e in ogni altro documento contenente l´indicazione del tasso effettivo annuo"; rilevato che la società ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 24 marzo 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 3 marzo 2011, con la quale la banca resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro alle istanze del ricorrente nel novembre 2009 mediante "invio della documentazione amministrativa e contabile afferente i mutui edilizi e fondiari a suo tempo stipulati, tra cui l´atto notarile (…)", ha allegato copia della nota inviata alla ricorrente in data 21 febbraio 2011 con la quale ha trasmesso ulteriore documentazione, tra cui in particolare "l´estratto contabile aggiornato del mutuo con indicazione del tasso praticato, il prospetto dei pagamenti effettuati dalla società a fronte delle rate di ammortamento via via scadenti ed evidenza delle rate morose presenti alla data del 14 luglio 2008 (…)"; visto che nelle note anzidette l´istituto di credito resistente ha affermato che "le distinte relative alle spese di istruttoria, tecniche e legali a suo tempo pagate dalla società non sono state reperite nell´archivio della banca in quanto sostenute nell´anno 1996 e quindi ormai macerate (….)", mentre per quanto attiene l´"indicazione del tasso effettivo annuo, lo stesso è rappresentato dall´atto di mutuo del quale abbiamo già trasmesso copia, nel quale veniva contrattualmente e concordemente pattuito il tasso iniziale nonché il meccanismo contabile per determinare le variazioni successive trattandosi di mutuo a tasso variabile";

VISTA la nota pervenuta via mail il 2 marzo 2011 con la quale la società ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha evidenziato come la resistente non abbia trasmesso, in particolare, "i dati contenuti negli atti di erogazione e quietanza relativi alle tre somministrazioni rispettivamente di lire (…), nei riepiloghi delle singole rate pagate relative ai periodi di preammortamento (…) e di ammortamento per tutte e tre le erogazioni, contenenti la specificazione della quota interessi e di quella capitale, nonché la visualizzazione dei pagamenti (…) sempre relativa alle tre erogazioni";

VISTA la nota datata 22 marzo 2011 con cui l´istituto resistente, nel trasmettere "nuovamente copia delle quietanze sottoscritte dalla ricorrente a fronte delle tre somministrazioni e copia del dettaglio dei pagamenti effettuati di cui è stata già fornita l´elencazione cronologica", ha dichiarato che tale documentazione non contiene "altri dati personali rispetto a quanto riportato o desumibile dall´atto notarile"; visto che la resistente ha altresì precisato che "non essendo stata effettuata l´ultima somministrazione di lire (…) a saldo, il mutuo non è stato erogato e quindi non è mai passato in regime di ammortamento", ragione per cui "è rimasto in periodo di preammortamento con conseguente pagamento delle sole quote interessi come contrattualmente previsto (…)";

VISTA la nota pervenuta via mail in data 12 aprile 2011 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ricevuto, ha rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle istanze della società ricorrente, tenuto conto della documentazione trasmessa e delle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso del procedimento relativamente all´avvenuta distruzione di parte della documentazione  (attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Carige S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Banca Carige S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 27 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli