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Provvedimento del 5 maggio 2011 [1817522]

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[doc. web n. 1817522]

Provvedimento del 5 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n.  176 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 14 marzo 2011 nei confronti di Crif S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Anna Domenica Gigante, ha chiesto di ottenere la cancellazione, dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla medesima società, delle segnalazioni negative a proprio carico derivanti dal ritardo nel pagamento di alcune rate relative a finanziamenti sottoscritti dall´interessata con diversi istituti di credito; la ricorrente ha lamentato, in particolare, l´illegittimità della permanenza dell´iscrizione dei propri dati quale "cattivo pagatore" rappresentando di aver, già da tempo, provveduto a sanare le varie posizioni debitorie ed essendo, a suo avviso, decorsi i termini di conservazione in proposito previsti dall´art. 6 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); infine la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso presentato chiedendole, in particolare, di trasmettere all´Autorità copia dell´interpello preventivo con cui erano stati previamente esercitati i medesimi diritti oggetto di ricorso;

VISTA la nota, inviata via fax il 26 aprile 2011, con cui la ricorrente ha manifestato la propria volontà di rinunciare al ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, tenuto conto della rinuncia dell´interessata alla definizione del medesimo;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli