g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 dicembre 2011 [1873945]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1873945]

Provvedimento del 30 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 508 del 30 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato nei confronti di R.t.i. - Reti televisive italiane S.p.A. con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Briganti), in relazione al servizio andato in onda durante la trasmissione televisiva "KK" del XX 2011 dal titolo "WW" volto a denunciare l´elevato numero di contrassegni per disabili rilasciati ai residenti, lamentando l´incompletezza del riscontro ricevuto, ha ribadito le richieste - già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) – volte ad avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano contenuti nel predetto servizio televisivo e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento e dei soggetti o categorie di soggetti cui gli stessi sono stati comunicati; rilevato che la ricorrente si è altresì opposta all´ulteriore trattamento dei propri dati, sollecitandone la cancellazione dal sito Internet HH che riporta il predetto servizio televisivo (con relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c), del Codice); ciò in quanto la ricorrente ritiene che il trattamento dei dati in questione sarebbe illecito in quanto il filmato sarebbe stato registrato - e poi successivamente diffuso - "in chiaro" e in assenza di consenso, attraverso "indebite pressioni" dell´inviato televisivo che, ponendole domande circa il suo permesso per invalidi, l´avrebbe "indotta a comunicare al medesimo anche la patologia dalla quale la stessa è affetta da oltre vent´anni"; ciò anche in considerazione del fatto che nel servizio andato in onda, "delle immagini registrate veniva mandato in onda solo un brevissimo spezzone del tutto decontestualizzato e riferito esclusivamente alla patologia interessante la ricorrente, patologia peraltro rimarcata anche con una ben evidente scritta in sovrimpressione"; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 16 novembre 2011 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 ottobre 2011 con la quale R.T.I. S.p.A., nell´affermare di avere già comunicato all´interessata, in occasione dell´interpello preventivo, che gli unici dati personali oggetto di trattamento "sono le immagini e le informazioni trasmesse con il servizio andato in onda nel corso di KK del XX 2011", ha precisato che "le informazioni all´intervistatore sono state comunicate dagli intervistati e, dunque, dalla ricorrente medesima (…)" e che "il servizio, che riguardava la pletorica assegnazione, presso la città di JJ, di contrassegni per disabili, era finalizzato alla conoscenza di fatti di pubblico interesse da parte della platea dei telespettatori"; nella medesima nota la resistente ha peraltro aggiunto che il trattamento "non è effettuato con strumenti elettronici e che il servizio non è stato comunicato a terzi";

VISTA la memoria anticipata via fax il 14 ottobre 2011 con la quale la ricorrente, nel rilevare che il titolare del trattamento "non ha in alcun modo contestato lo svolgimento dei fatti", ha sottolineato come "l´inviato della trasmissione televisiva non abbia fornito alcuna informativa allorché le si avvicinava per tempestarla di domande, sorprendendola nell´atto di salire in automobile, né è stato ottenuto alcun consenso al trattamento dei propri dati", ribadendo con ciò l´illiceità del trattamento e insistendo nelle proprie richieste; visto che la ricorrente ha peraltro chiesto di ottenere "copia del filmato registrato contenente le dichiarazioni integrali dell´interessata medesima";

VISTA la nota anticipata via fax il 7 novembre  2011 con la quale R.t.i. - Reti televisive italiane S.p.A., nell´affermare di ritenere lecito il trattamento effettuato tenuto conto che "nessun consenso doveva essere richiesto e che l´inviato si è presentato con telecamera e microfono a vista ed ha effettuato alcune domande – in luogo pubblico – davanti a persona consapevole della presenza sia della telecamera, sia del microfono", ha ribadito di "non disporre di altre immagini e di altri dati personali relativi all´interessata, diverse ed ulteriori da quelle trasmesse nel corso del programma oggetto di contestazione" (di cui ha peraltro inviato copia su supporto CD-ROM);

VISTA la nota pervenuta via fax il 13 dicembre 2011 con la quale la ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla controparte, ha ribadito tutte le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 dicembre 2011 con la quale la resistente ha ribadito di non voler aderire alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto "i dati sono stati acquisiti con correttezza, senza artifici di sorta e nel pieno rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy, non ultimo il principio inscritto all´interno dell´art. 137 ultimo comma, secondo cui possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati (…)";

RILEVATO che, per espressa previsione del Codice, nonché del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, il trattamento di dati personali a fini giornalistici beneficia, proprio al fine di garantire la libertà dell´informazione, di alcune specifiche garanzie (cfr. artt. 136 e s. del Codice); tali trattamenti possono essere, in particolare, effettuati anche in assenza del consenso dell´interessato, purché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO peraltro che la specificità della disciplina dettata per l´attività giornalistica non esonera chi tratta dati per tale finalità dall´obbligo di tener conto, in un´ottica di correttezza e trasparenza, di alcuni principi generali previsti dalla disciplina di settore; in particolare "il giornalista che raccoglie notizie (…) rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta (…) evita artifici e pressioni indebite", tale obbligo, tuttavia, non si configura qualora "ciò (…) renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa" (art. 2, comma 1, del citato codice di deontologia), presupposto la cui sussistenza deve essere valutata caso per caso, verificando se le modalità di raccolta e diffusione siano proporzionate rispetto allo scopo informativo perseguito e non altrimenti conseguibile;

RITENUTO che, nel caso di specie, i principi sopra enunciati risultano rispettati, in considerazione della finalità del servizio, volto ad informare i telespettatori su una vicenda che risulta di interesse pubblico e tenuto anche conto del fatto che la registrazione dello stesso è avvenuta in luogo pubblico e in modo palese, dinanzi ad un intervistatore evidentemente munito di microfono e di telecamera al quale gli intervistati hanno ritenuto di voler rispondere, anche comunicando dati sensibili;

RITENUTO quindi che, allo stato della documentazione in atti, il trattamento dei dati in questione non appare effettuato in violazione di legge e che pertanto la richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessata nel servizio televisivo deve essere dichiarata infondata;

RILEVATO tuttavia che il codice deontologico relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica riconosce all´interessato, nel caso di dati personali resi noti direttamente dallo stesso, il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela (art. 5, comma 2, cod. deont.) e che, pertanto, in ordine all´ulteriore e tuttora perdurante diffusione del servizio in questione sul sito HH, l´opposizione manifestata dall´interessata appare meritevole di considerazione, sia in ragione della non notorietà della stessa persona sia dell´irrilevanza della sua diretta identificazione rispetto alle finalità informative che possono essere tuttora esplicate da un servizio andato in onda ormai alcuni mesi fa; ritenuto quindi, per questa parte, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla resistente di adottare le misure idonee a non consentire la riconoscibilità dell´interessata (tramite oscuramento del volto, inquadratura limitata o altro) nel servizio ancora rinvenibile sul sito Internet HH entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento integrato il riscontro fornito all´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del parziale accoglimento delle richieste dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di opposizione per motivi legittimi all´ulteriore diffusione dei dati personali dell´interessata ed ordina alla resistente di adottare le misure idonee a non consentire la riconoscibilità dell´interessata (tramite oscuramento del volto, inquadratura limitata o altro) nel servizio ancora rinvenibile sul sito Internet HH entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di R.T.I. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice e dell´art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 30 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1873945
Data
30/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso