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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gioielleria Di Somma Alfonso - 13 gennaio 2011 [1893533]

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[doc. web n. 1893533]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gioielleria Di Somma Alfonso - 13 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 09 del 13 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto amministrativo predisposto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale funzione pubblica e privacy, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione amministrativa n. 253/2008 redatto in data 5 novembre 2008, nei confronti della Gioielleria Di Somma Alfonso, con sede a Sorrento (NA) in Corso Italia n. 114, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

RILEVATO che il predetto Nucleo, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 16553/53969 formulata  da questa Autorità in data 14 luglio 2008, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute in data 5 novembre 2008, dai quali è risultato che la società effettua un trattamento di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza, composto di due videocamere poste all´interno e all´esterno del locale, a fronte del quale non viene resa l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e del Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti;

VISTO il verbale del 5 novembre 2008, redatto dal Nucleo speciale privacy, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della l. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato che, durante le operazioni svolte dal suddetto Nucleo privacy, il sistema di videosorveglianza non era in funzione, tant´è che "al momento dell´accesso i militi hanno invitato lo scrivente ad accendere il sistema di registrazione, senza peraltro riportare nel verbale di contestazione la fattispecie riscontrata", e che "alla chiusura del verbale il sistema è stato ridisattivato alla presenza degli stessi militi". La società ha, inoltre, rilevato che il verbale di operazioni compiute è stato consegnato privo di una pagina, che le impedirebbe di conoscere tutti gli addebiti;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa, atteso che dal verbale di operazioni compiute, redatto il 5 novembre 2008, non risulta che al momento delle operazioni di accertamento il sistema di videosorveglianza fosse disattivato. Al contrario, la società durante le stesse operazioni ha dichiarato che il monitor su cui le immagini riprese sono visualizzate è sempre acceso (pag. 2 del verbale di operazioni compiute) e, alla domanda su come abbia dato adempimento all´obbligo di fornire l´informativa ex art. 13 del Codice,  ha dichiarato che "circa tre anni fa, l´esercizio commerciale è stato rimodernato e stiamo predisponendo un´informativa con un cartello che non contrasti con gli arredi. Ecco perché non è affissa alcuna informativa, né all´esterno né all´interno della gioielleria (…)", senza fare alcun riferimento al fatto che il sistema fosse spento. Infine, rispetto all´addebito mosso dalla società, secondo cui i verbalizzanti hanno omesso di riportare alcune importanti fasi delle operazioni di accertamento, si rileva che il verbale di accertamento, redatto da un pubblico ufficiale e alla presenza della parte che lo ha sottoscritto, secondo una costante giurisprudenza, fa fede fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza (cfr. Cass. s.u. n. 12545 del 25 novembre 1995). Pertanto, l´assenza dell´informativa è stata correttamente accertata secondo le modalità indicate dall´art. 13 della l. 689/1981 e ricade nella fattispecie sanzionatoria;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere l´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore della legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e all´opera svolta dall´agente, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Gioielleria Di Somma Alfonso, con sede a Sorrento (NA) in Corso Italia n. 114, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1893533
Data
13/01/11