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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Carrefour SSC s.r.l. - 19 gennaio 2011 [1893797]

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[doc. web n. 1893797]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Carrefour SSC s.r.l. - 19 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 13 del 19 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo polizia tributaria della Guardia di finanza di Pisa predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 settembre 2008 nei confronti di Carrefour SSC s.r.l. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, e unità locale di San Giuliano Terme (PI), Via Fabbricone Pontecorvo n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Nucleo, nell´espletamento di un´attività di controllo presso il punto vendita Carrefour SSC di San Giuliano Terme (PI), Via Fabbricone Pontecorvo n. 3, ha constatato che la predetta società effettua un trattamento di dati personali tramite un complesso sistema di videosorveglianza "attraverso il quale si effettua la registrazione di immagini, [che] si compone di n. 9 telecamere installate esternamente sul perimetro dell´edificio, n. 5 telecamere installate nel parcheggio sotterraneo e n. 18 telecamere nell´area destinata alla vendita", a fronte del quale "è stata verificata la presenza di nr. 2 cartelli posizionati sulle colonne in luogo adiacente le porte di ingresso/uscita" contenenti un´informativa inidonea, secondo le forme previste dall´art. 13 del Codice e dal Provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato da questa Autorità il 29 aprile 2004;

VISTO il verbale del 25 settembre 2008 redatto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Pisa con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta e che, comunque, il versamento pari a 6.000,00 euro effettuato dalla società in data 28 ottobre 2010, ovvero ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione previsto dall´art. 16 della l. 689/1981, non determina gli effetti estintivi del procedimento previsti dalla legge, in quanto la società deve ritenersi decaduta dal diritto di definire in via breve il procedimento sanzionatorio (Cass. Civ., Sez. III, n. 10240 del 4 agosto 2000);

RILEVATO, altresì, che la società non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO che la società effettua un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere agli interessati, attraverso gli appositi cartelli, l´informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004 vigente all´epoca dei fatti;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore della legge n. 14 del 27 febbraio 2009, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente, alla sua personalità ed alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del triplo del minimo pari alla somma di novemila euro;

CONSIDERATO, inoltre, che la sanzione così definita appare inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore e si ritiene, pertanto, di determinare l´importo della sanzione nella misura del doppio, pari a 18.000,00 (diciottomila) euro in base alle previsioni dell´art. 161 del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Carrefour SSC S.r.l. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 18.000,00 (diciottomila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società, tenuto conto del pagamento di euro 6.000,00 già effettuato, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 19 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1893797
Data
19/01/11