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Provvedimento del 18 maggio 2012 [1912477]

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[doc. web n. 1912477]

Provvedimento del 18 maggio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 18 maggio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 febbraio 2012 presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori, nei confronti di KW (consigliere comunale del Comune di HJ), con il quale la ricorrente, rinvenendo dati personali che la riguardano (in particolare la sua posizione di socio, unitamente al coniuge – anch´esso consigliere comunale - di una società in contenzioso con il predetto comune) in una interrogazione presentata dalla resistente al Consiglio comunale del 29 settembre 2011 volta a valutare l´eventuale incompatibilità del marito della ricorrente rispetto alla carica di consigliere, ha ribadito le richieste previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano, a conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che la ricorrente si è opposta altresì all´ulteriore trattamento, chiedendo anche la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 febbraio 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 6 aprile 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 marzo 2012 con la quale la resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro alle istanze della ricorrente con nota del 7 dicembre 2011, ha affermato che le uniche informazioni relative all´interessata di cui è in possesso sono quelle comunicate nel corso della seduta del Consiglio comunale e riportate nel relativo verbale; in particolare, la resistente ha precisato che "nel corso di tale seduta e nell´espletamento del proprio mandato di consigliere comunale faceva presente che il dott. (…), marito dell´interessata, fosse socio, unitamente a quest´ultima, della società VRP (…)" in lite pendente con il Comune; nella medesima nota la resistente ha aggiunto che l´informazione relativa al contenzioso tra il comune e la società VRP (…), è stata dalla stessa acquisita per effetto del disposto dell´art. 43 del Testo unico degli enti locali, che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dai rispettivi uffici "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all´espletamento del proprio mandato", mentre i dati societari sono disponibili nel registro delle imprese;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 16 marzo 2012 con la quale la ricorrente, nel sottolineare il ritardo e la genericità del riscontro fornito dalla resistente, ha rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

VISTA la nota anticipata via fax il 26 aprile 2012 con la quale la resistente, nel ribadire di non detenere informazioni ulteriori riguardanti l´interessata oltre a quelle riportate nel corso della seduta del Consiglio comunale, ha precisato che le stesse sono state utilizzate "esclusivamente nella sede istituzionale del consiglio comunale e nell´ambito della mia funzione di consigliere"; la resistente ha inoltre sottolineato la liceità dell´acquisizione delle informazioni medesime in quanto "una, acquisita mediante accesso al registro delle imprese" che raccoglie "informazioni pubbliche e a disposizione di chiunque; l´altra mediante una richiesta formulata agli uffici comunali ai sensi dell´art. 43 del TUEL";

RITENUTO di dover dichiarare infondate le richieste di opposizione all´ulteriore trattamento e di cancellazione dei dati personali dell´interessata dal momento che, allo stato della documentazione in atti, non risulta che gli stessi siano trattati in violazione di legge (essendo stati utilizzati nel legittimo esercizio del mandato di consigliere comunale) e avendo poi la resistente dichiarato, (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriori dati personali riguardanti la ricorrente oltre quelli trattati per tali finalità;

RITENUTO altresì che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento integrato, nel corso del procedimento, il riscontro inizialmente fornito all´interessata a seguito dell´inoltro dell´interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso nonché della particolarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondate le richieste di opposizione all´ulteriore trattamento e di cancellazione dei dati della ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli 

Scheda

Doc-Web
1912477
Data
18/05/12

Tipologie

Decisione su ricorso