g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 14 febbraio 2013 [2412900]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2412900]

Provvedimento del 14 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 69 del 14 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 9 novembre 2012, nei confronti di Experian - Cerved Information Services S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad un "Pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 22/9/1993" cui ha fatto seguito "l´annotamento di cancellazione in data 4/12/1997"; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall´iscrizione del pignoramento ed essendo intervenuta la cancellazione dello stesso a seguito di decreto di estinzione della procedura esecutiva; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria pervenuta via e-mail il 4 dicembre 2012, con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati in questione sono "tratti dalle fonti pubbliche ufficiali e sono esatti, completi e aggiornati con quelli risultanti presso le richiamate fonti pubbliche di provenienza" (risultando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche il relativo annotamento di cancellazione)"; rilevato che tale trattamento è volto a veicolare presso la clientela della resistente le medesime informazioni relative agli "eventi pregiudizievoli" censite presso la fonte pubblica ma rendendo più agevole l´accesso alle stesse "che diversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti, risulterebbe oltremodo gravoso"; rilevato che la resistente, nel confermare la liceità del trattamento effettuato, "in chiave di maggior tutela degli interessi dell´interessato, atteso il tempo trascorso dagli eventi pregiudizievoli di riferimento, (…) ha disposto la temporanea sospensione della visibilità dei dati in questione" in attesa degli approfondimenti in corso presso l´Autorità in materia di informazioni commerciali, come  peraltro già comunicato all´interessato con le note del 26 settembre 2012 e del 15 ottobre 2012 (delle quali ha allegato copia);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 23 gennaio 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni ribadendo la richiesta di definitiva cancellazione dei dati;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualità dei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri; visto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si applica al caso di specie la disciplina di cui al codice di deontologia per i sistemi informativi in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;

RILEVATO pertanto che, alla luce della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato infondato in quanto i dati personali in questione, corrispondenti alle informazioni conservate presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio, non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge tenuto peraltro conto che, nel caso di specie, il titolare del trattamento ha provveduto a sospendere la visibilità degli stessi, dandone comunicazione all´interessato, già prima della presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia