g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti Davide e Daniele Parise - 21 febbraio 2013 [2483215]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2483215]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti Davide e Daniele Parise - 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 82 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che la società Elettrodomestici Parise, in qualità di dealer della società Telecom e da questa designata responsabile del trattamento dei dati personali, ha provveduto nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007 all´intestazione di numerosissime schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni, provvedendo successivamente a vendere a due phone center, individuati in World Communication Center e in Happy di Singh Sukhpal, alcune delle schede già fittiziamente intestate. In particolare, dalle perquisizioni svolte è stato possibile individuare 74 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 1894 utenze. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "tutti i 74 soggetti, (…), hanno confermato l´indebito trattamento dei loro dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede loro fittiziamente attribuite";

VISTO il verbale n. 226181/10 del 25 maggio 2010, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata alla Elettrodomestici Parise snc di Parise Davide e Daniele, con sede in Montecchio Maggiore (VI), via Lorenzoni 33/A, CF 01778810240, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali di 74 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche, omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha chiesto, in primo luogo, la sospensione del procedimento amministrativo in attesa che il procedimento penale definisca le responsabilità dei soggetti coinvolti e la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti intestatari delle schede telefoniche. La parte ha, inoltre, fatto presente che "le richieste di innalzamento soglia" venivano presentate presso il proprio centro dai titolari dei phone center già compilate e firmate, con i documenti di identità allegati, cosicché "i titolari dei phone center avrebbero agito su mandato dei soggetti richiedenti ed il sig. Parise, rapportandosi con il mandatario ha concluso con lo stesso i contratti di attivazione a nome dei terzi"; pertanto, "l´informativa sui dati personali raccolti è stato assolta nei confronti del mandatario in quanto, al momento della conclusione del contratto, presso il centro Telecom del sig. Parise, era esposta l´informativa prevista dall´art. 13 D. lgs. 196/2003"; inoltre, poiché alcuni dei soggetti risultati intestatari delle schede telefoniche si erano presentati personalmente presso il proprio centro per chiedere l´attivazione di una scheda, la violazione in questi casi non sussisterebbe. La parte, infine, ha rilevato che alla fattispecie in esame debba essere applicato l´istituto del cumulo giuridico, trattandosi di un´ipotesi di concorso formale delle violazioni contestate. La condotta posta in essere, secondo la parte, deve considerarsi unica "in quanto dal verbale di accertamento non risultano individuate le date nelle quali sarebbe stata effettuata l´attivazione multipla delle schede";

VISTO il verbale dell´audizione delle parti tenutasi in data 16 giugno 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, in cui oltre a ribadire quanto già dichiarato negli scritti difensivi, la parte ha chiesto l´archiviazione del procedimento sanzionatorio e, in subordine, l´applicazione della sanzione unicamente nei confronti del sig. Davide Parise, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, e in considerazione della totale estraneità dell´altro socio ai fatti contestati;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Va preliminarmente osservato che il procedimento amministrativo sanzionatorio, seppur avviato nell´ambito di un´indagine di carattere penale, non può essere sospeso per pregiudizialità stante la diversa natura di illecito contestato. Indipendentemente dall´esito del procedimento penale, infatti, nell´ambito del distinto procedimento amministrativo è emersa una responsabilità della parte relativamente al trattamento di dati personali degli interessati in violazione del diritto ad essere previamente informati di ogni trattamento che li riguardi. Quanto, invece, al difetto di legittimazione passiva della società, ovvero alla imputabilità dei fatti oggetto di contestazione al socio sig. Davide Parise, si evidenzia che la designazione a responsabile del trattamento è stata effettuata dalla società Telecom nei confronti della Elettrodomestici Parise snc con nota del 14 febbraio 2005, e non nei confronti del singolo socio, cosicché la violazione è stata correttamente notificata alla Elettrodomestici Parise snc. Per quanto riguarda l´argomentazione della parte secondo cui l´obbligo di cui all´art. 13 veniva assolto nei confronti del mandatario (i phone center che, secondo la parte, presentavano le schede già compilate) o mediante l´affissione dell´informativa presso il Centro Tim, essa è priva di ogni fondamento. Infatti, l´obbligo di rendere l´informativa deve essere assolto nei confronti dell´interessato, come stabilisce l´art. 13 del Codice e, ancor più specificamente, il provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006 (doc. web n. 1242592) in materia di servizi telefonici non richiesti, laddove è precisato che agli interessati deve essere resa un´informativa idonea, chiara ed efficace, da cui risultino chiaramente, tra l´altro, il titolare e il responsabile del trattamento. La società, dunque, in qualità di responsabile del trattamento, è venuta meno alle istruzioni specificamente impartite, al punto 12) della designazione da parte del titolare del trattamento (Telecom Italia Mobile). In ultimo, non è conferente l´argomentazione della parte secondo cui al caso di specie debba applicarsi la disciplina del cumulo giuridico, di cui all´art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, sul presupposto dell´unicità della condotta relativa all´attivazione multipla delle schede. Al contrario, le condotte poiché poste in essere nei confronti di soggetti diversi e, per stessa ammissione della parte, da diversi operatori appartenenti ai phone center, devono ritenersi distinte e indipendenti l´una dall´altra. Sul punto, peraltro, è opportuno rilevare che, come emerge dal verbale di contestazione, "ai fini delle contestazioni amministrative si è tenuto conto solo del numero delle persone ignare (esistenti) nei cui confronti sono state istruite pratiche relative alle multiple intestazioni e non del numero, estremamente più elevato, delle schede fittiziamente intestate o del numero delle pratiche fittiziamente istruite";

RILEVATO, pertanto, che la Elettrodomestici Parise ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l´attivazione di schede telefoniche all´insaputa degli interessati (74 persone), omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico la violazione è di notevole rilievo essendo stati trattati dati di 74 persone, senza rendere l´informativa;

b) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si fa presente che la società risulta cancellata per mancata costituzione della pluralità dei soci;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 222.000,00 (duecentoventiduemila) per la violazione di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

ai sigg. Davide e Daniele Parise, in qualità di soci della già Elettrodomestici Parise snc di Parise Davide e Daniele, con sede in Montecchio Maggiore (VI), Via Lorenzoni n. 33/A, di pagare la somma complessiva di euro 222.000,00 (duecentoventiduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del medesimo Codice, come indicato in motivazione i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

agli stessi di pagare la somma di euro 222.000,00 (duecentoventiduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia