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Parere del Garante su uno schema di regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari - 27 giugno 2013 [2576306]

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[doc. web n. 2576306]

Parere del Garante su uno schema di regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell´Albo degli amministratori giudiziari - 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 314 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l´articolo 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell´Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, nonché in materia di modalità di sospensione e cancellazione dall´Albo e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Il predetto decreto legislativo n. 14 del 2010 ha previsto, infatti, alcuni decreti ministeriali di attuazione.

In particolare: l´articolo 3, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell´articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale dei richiedenti l´iscrizione nell´Albo; l´articolo 9 prevede a carico degli iscritti un contributo annuo per la tenuta dell´Albo, il cui ammontare e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell´economia e delle finanze e dello sviluppo economico; infine, con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, ai sensi dell´articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite: a) le modalità di iscrizione all´Albo; b) le modalità di sospensione e cancellazione dall´Albo; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia (art. 10).

Il presente schema di regolamento intende dare attuazione a tutte e tre le suddette previsioni legislative mediante un unico provvedimento, al fine di semplificare e accelerare il completamento del quadro normativo relativo alla pronta realizzazione dell´Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati.

RILEVATO

Dopo le definizioni utilizzate nell´ambito del provvedimento (art. 1), lo schema di regolamento contiene le disposizioni relative alla tenuta e all´aggiornamento dell´Albo che, come previsto dalla norma primaria, è articolato in due sezioni, una ordinaria e una di esperti in gestione aziendale (art. 2 dello schema).

L´Albo è istituito presso il Ministero della giustizia, che lo schema definisce espressamente titolare del trattamento dei dati personali.

Particolari compiti sono assegnati al "responsabile" dell´Albo (il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell´ambito della direzione generale): cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni (art. 2, comma 5); vigila altresì sull´Albo e sull´attività degli iscritti, procedendo al compimento delle attività di cancellazione o di sospensione nei casi previsti dal decreto legislativo n. 14 del 2010 (art. 8).

L´Albo degli amministratori è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e la PEC dell´amministratore giudiziario, la sezione dell´Albo nella quale è iscritto e l´ordine professionale di appartenenza. Nella sezione riservata sono indicati gli incarichi ricevuti dall´amministratore giudiziario, con indicazione dell´autorità che ha attribuito l´incarico (autorità giudiziaria o Agenzia nazionale per l´amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all´articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) nonché della relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.

L´Albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un´area ad accesso libero e un´area ad accesso riservato. Nell´area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell´Albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell´albo (art. 3, commi 2 e 3).

Alla sezione riservata dell´Albo possono accedere solo magistrati, dirigenti delle cancellerie e delle segreterie competenti nonché il direttore dell´Agenzia (art. 3, comma 4). L´accesso all´Albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Le specifiche tecniche per l´inserimento dei dati e per l´accesso all´area riservata saranno fissate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante (art. 3, comma 5).

Lo schema precisa opportunamente che il trattamento dei dati personali è effettuato solo per finalità correlate alla tenuta dell´Albo (art. 3, comma 6).

L´articolo 4 disciplina l´iscrizione nell´Albo, che può avvenire solo previa sussistenza dei requisiti professionali e di onorabilità di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 14 del 2010. Viene altresì specificato il contenuto della domanda di iscrizione (tra l´altro, l´interessato deve dichiarare di possedere i requisiti di onorabilità e deve indicare il proprio indirizzo di PEC). La domanda è presentata in modalità telematica secondo specifiche tecniche dettate da un decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi del Ministero della giustizia, sentito il Garante (art. 4, comma 5).

Lo schema disciplina, poi, il procedimento per l´iscrizione, che deve avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salva la richiesta di integrazione della documentazione, da effettuarsi una sola volta, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. E´ inoltre previsto che gli amministratori giudiziari siano tenuti a comunicare tutte le nomine ricevute dall´autorità giudiziaria ovvero dall´Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati, l´eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità nonché la data di cessazione dell´incarico e i compensi percepiti (art. 5). Le predette comunicazioni avvengono con modalità telematiche secondo specifiche tecniche dettate da un decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi del Ministero della giustizia, sentito il Garante (art. 5, comma 6).

Gli articoli 6 e 7 prevedono il contributo annuo per l´iscrizione e le modalità di pagamento.

L´articolo 9, infine, prevede l´onere per l´autorità giudiziaria e l´Agenzia di comunicare al responsabile l´eventuale revoca dell´incarico assegnato nonché di segnalare tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell´esercizio dei poteri previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo. Anche nella fattispecie, la comunicazione deve avvenire con modalità telematica secondo specifiche tecniche dettate da un decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi del Ministero della giustizia, sentito il Garante.

CONSIDERATO

1. Il parere è reso su di una versione dello schema di regolamento che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata nel corso di una riunione e di contatti informali, volti a perfezionare il testo e a rendere effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati nell´ambito dei trattamenti previsti dal regolamento.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare, la pertinenza delle informazioni raccolte dall´Amministrazione per l´iscrizione nell´Albo; le modalità di pubblicazione dell´Albo e di accesso selettivo alle informazioni in esso contenute; l´utilizzo delle informazioni per esclusive finalità correlate alla tenuta dell´Albo; la previsione espressa del parere del Garante sui provvedimenti di attuazione del regolamento; il trattamento dei dati giudiziari (su tale ultimo aspetto cfr. par. 2).

Le indicazioni rese sono state integralmente recepite dall´Amministrazione interessata, quindi, sotto questo profilo, l´Autorità non ha ulteriori osservazioni da formulare sull´articolato.

RITENUTO

2. La materia oggetto dell´odierno schema di regolamento è di particolare delicatezza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto può comportare il trattamento di "dati giudiziari" (come definiti dall´articolo 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lg. n. 196/2003, d´ora innanzi "Codice"), per il quale sono previste particolari garanzie (artt. 20, 21 e 22 del Codice).

In particolare tale trattamento può rendersi necessario in sede di accertamenti compiuti dal Ministero della giustizia sul possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l´iscrizione all´Albo, attraverso l´acquisizione, tra l´altro, del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e di quello relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

Il trattamento di tali dati è autorizzato da norme di legge che specificano le finalità di rilevante interesse pubblico (art. 21 del Codice) in quanto, da un lato, la fattispecie in questione riguarda un´iscrizione prevista "dalla legge, da un regolamento  o dalla normativa comunitaria" (art. 68, comma 2, lett. g), del Codice) e l´applicazione della disciplina in materia di "requisiti di onorabilità" (art. 69 del Codice) e, dall´altro, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione, degli archivi dell´amministrazione certificante "finalizzata…al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini" si considera operata per una finalità di rilevante interesse pubblico (art. 43, comma 2, d.P.R. n. 445/2000).

Il trattamento dei predetti dati richiede, peraltro, come è noto, l´ulteriore requisito della previsione regolamentare che, in conformità al medesimo articolo 21 del Codice, individui i tipi di dati e di operazioni che l´Amministrazione competente è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, ai fini dell´applicazione del provvedimento in esame; previsione regolamentare che l´Amministrazione è tenuta a verificare nel più ampio ambito dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari di competenza.

In tale quadro, l´Amministrazione, all´esito della necessaria verifica, potrà curare l´adeguamento della base normativa in questione mediante integrazione del decreto del Ministro della giustizia del 12 dicembre 2006, n. 306 recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice.

IL GARANTE

a) esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell´Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, nonché in materia di modalità di sospensione e cancellazione dall´albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia (punto 1);

b) richiama l´attenzione dell´Amministrazione competente in ordine alla verifica e all´integrazione della previsione regolamentare, conforme all´articolo 21 del Codice, concernente l´individuazione dei tipi di dati e di operazioni che l´Amministrazione competente è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, ai fini dell´applicazione del provvedimento in esame (punto 2).

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia