g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Telecom Italia s.p.a. - 3 ottobre 2013 [2726332]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2726332]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Telecom Italia s.p.a. - 3 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 433 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dal sig. Renato Cusimano, il quale, dopo aver revocato il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità promo-pubblicitarie in data 22 maggio 2005, lamentava la ricezione di chiamate telefoniche indesiderate di natura promozionale effettuate in data 15 aprile 2011 da parte di Telecom Italia s.p.a., con sede in Milano, piazza degli affari n. 2 P.Iva: 00488410010, Indirizzo PEC: ERA@PEC.TELECOMITALIA.IT, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla predetta società che, con la nota pervenuta in data 1° Settembre 2011, ha consentito di accertare che la citata società ha effettuato trattamenti di dati personali finalizzati all´invio di comunicazioni promozionali al numero di utenza telefonica fissa della segnalante in carenza del prescritto consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 25265/74320 del 18 novembre 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione al combinato disposto degli artt. 23 e 167, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 1° ottobre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, osservando che "(…) la contestata chiamata è stata effettuata da Telecom Italia nei confronti di un cliente e non di un prospect (…)", ha evidenziato di aver "(…) ritenuto lecito contattare quella parte della propria base clienti che non aveva prestato il consenso o che aveva espresso esplicito diniego alla ricezione di comunicazioni promozionali (…) non al fine dell´esercizio di un´attività promozionale diretta, ma per un´attività informativa correlata alla campagna di sensibilizzazione al registro delle opposizioni di nuova istituzione, effettuata dalla società nell´ambito di quanto previsto dall´art. 11 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, e con l´occasione richiedere una eventuale nuova determinazione dell´abbonato relativamente al consenso per la ricezione di comunicazioni promozionali (…)". Sul punto, inoltre, la società chiede di valutare la sussistenza del requisito della buona fede e, in ogni caso, l´applicabilità dei requisiti di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione in argomento. In effetti, appare addirittura paradossale che la società abbia inteso "sensibilizzare" i propri clienti che non avevano dato il loro consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali o che avevano, come nel caso in questione, addirittura esercitato il diritto di opposizione di cui all´art. 7, comma 4 lett. b) del Codice, rispetto all´introduzione del registro delle opposizioni, sottoponendo il dato personale dell´interessato ad un trattamento di dati che, non rientrando nei casi di esonero previsti dall´art. 24 del Codice, poteva essere lecitamente effettuato solo con il consenso dell´interessato. Sul punto, peraltro, si deve rilevare che la richiamata disciplina di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, non prevede, all´art. 11, che la "Campagna informativa per il consumatore", sia effettuata con modalità come quelle adottate dalla società. Pertanto, in base a quanto sopra esposto non ricorrono i presupposti applicativi della disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, né quelli di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) effettuando comunicazioni al numero di utenza telefonica fissa del segnalante in assenza del prescritto consenso di cui all´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, l´elemento delle modalità concrete della condotta deve essere considerato in funzione del fatto che la società ha intenzionalmente contattato un soggetto che aveva espressamente revocato il consenso al trattamento per finalità promozionali, mentre con riferimento agli elementi dell´intensità dell´elemento psicologico e dell´entità del pregiudizio o del pericolo arrecato, non si rilevano elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, il trasgressore non ha fornito elementi di merito;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, la società risulta destinataria di numerosi procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si evidenzia che la società, pur avendo conseguito nell´anno 2012 una consistente perdita di esercizio, è uno dei principali fornitori di servizi di comunicazione al pubblico a livello nazionale e, per l´anno 2011, ha dichiarato un cospicuo reddito imponibile;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

RITENUTO che, in ragione della rilevanza del reddito imponibile dichiarato dalla società per l´anno 2011, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni di cui al Capo I Titolo III del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore, e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria deve essere quantificato in euro 80.000,00 (ottantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Telecom Italia s.p.a., con sede in Milano, piazza degli affari n. 2 P.Iva: 00488410010, Indirizzo PEC: ERA@PEC.TELECOMITALIA.IT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 80.000,00 (ottantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 80.000,00 (ottantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

In data 30 ottobre 2014, con sentenza n 12843, il Tribunale di Milano - Sezione I Civile, in parziale accoglimento dell´opposizione, ha ridotto a euro 40.000,00 l´ammontare della sanzione pecuniaria dovuta.