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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2849324]

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Provvedimento caducato dalle previsioni contenute nell´art. 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio) che ha sostituito l´art. 24-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

 

 

[doc. web n. 2849324]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 582 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

VISTO l´art. 24- bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTE le segnalazioni e le richieste di intervento pervenute in conseguenza delle disposizioni introdotte dal citato art. 24- bis;

VISTO il provvedimento del Garante del 10 ottobre 2013, n. 444, recante "Prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l´utilizzo di call center siti in Paesi al di fuori dell´Unione europea" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2013);

TENUTO CONTO delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute, sia da singoli titolari del trattamento sia da associazioni rappresentative di categoria, in riferimento ad alcuni problemi applicativi relativi all´attuazione delle misure prescritte dalla lettera a) del provvedimento;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lettera h) ritiene opportuno chiarire che l´obbligo di cui alla lettera a) del provvedimento n. 444 del 10 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2013) di adottare "procedure per consentire (agli interessati) di scegliere che il servizio sia reso tramite un operatore sito nel territorio nazionale" deve intendersi riferito ai soli soggetti già tenuti a tale adempimento ai sensi dell´art. 24-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia