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Richiesta di esonero dall'obbligo di rendere l'informativa agli interessati in forma individuale da parte di aziende operanti nel settore del trasporto aereo - 23 gennaio 2014 [2974725]

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[doc. web n. 2974725]

Richiesta di esonero dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati in forma individuale da parte di aziende operanti nel settore del trasporto aereo - 23 gennaio 2014 [2974725]

Registro dei provvedimenti
n. 29 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

VISTE le rispettive istanze formulate in data 5 giugno e 13 agosto 2013, con le quali Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Loyalty S.r.l., stante l´avvenuto trasferimento di un ramo d´azienda dalla prima in favore della seconda, hanno chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di essere esonerate dall´obbligo di rendere l´informativa ai propri clienti in forma individuale, con la contestuale indicazione, da parte dell´Autorità, di eventuali misure appropriate ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice);

VISTA la documentazione in atti, con particolare riferimento al contratto di cessione intercorso tra le predette società;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

1. Le richieste di esonero.

Con atto pubblico del 22 gennaio 2013, Alitalia Compagnia Aerea S.p.A., nel dare attuazione ad un progetto aziendale volto a sviluppare le potenzialità e l´efficacia del Programma di fidelizzazione denominato "Mille Miglia", da lei originariamente promosso e gestito, decideva di costituire unilateralmente Alitalia Loyalty S.r.l., cui venivano trasferite le attività di loyalty.

Per dotare la nuova società -interamente partecipata e controllata da Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A- dell´indispensabile capitale iniziale, si riteneva di procedere al conferimento del ramo d´azienda denominato "Mille Miglia", con conseguente cessione, in favore della predetta, di infrastrutture, di parte del personale, nonché di obbligazioni contrattuali, crediti e debiti; inoltre, veniva estesa anche ad Alitalia Loyalty S.r.l. la titolarità del Programma "Mille Miglia", con conseguente assunzione, da parte della stessa, della qualità di contitolare del trattamento dei dati personali delle seguenti categorie di interessati:

a) i clienti (aziende partner, titolari di contratti commerciali connessi al Programma "Mille Miglia"; i soggetti –anche diversi da persone fisiche– partecipanti al Programma di fidelizzazione);

b) i fornitori di beni e servizi necessari all´esercizio dell´attività d´impresa;

c) i dipendenti ceduti (33 risorse).

L´estensione ad Alitalia Loyalty S.r.l. (dal 29 luglio 2013 trasformatasi in Alitalia Loyalty S.p.A.) della qualità di contitolare del trattamento dei dati personali ha comportato anche la necessità che di tale circostanza siano resi edotti tutti gli interessati (art. 13 del Codice).

A tal fine, con note del 5 giugno e del 9 luglio 2013, Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Loyalty S.p.A. hanno manifestato a questa Autorità l´intenzione di inviare all´indirizzo e-mail fornito dai clienti soci del Programma "Mille Miglia" una "completa e capillare informativa" al riguardo; però, facendosi carico dell´eventualità che non tutti i clienti possano essere concretamente raggiunti mediante le predette e-mail, entrambe le società hanno chiesto al Garante di poter essere autorizzate a fornire l´informativa ex art. 13 del Codice attraverso modalità diverse dalla comunicazione in forma individuale, anche per ovviare alla notevole sproporzione dei mezzi all´uopo necessari rispetto ai diritti degli interessati (stimati in oltre quattro milioni di clienti "Mille Miglia", oltre ai dipendenti e ai fornitori)-, prospettando la possibilità di effettuare comunicazioni e/o pubblicazioni sui rispettivi siti web o, ancora, di utilizzare call center appositamente dedicati.

Pertanto, entrambe le società hanno chiesto di essere esonerate dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati in forma individuale, con contestuale indicazione, da parte dell´Autorità, di eventuali misure appropriate ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice.

2. L´informativa agli interessati.

Preliminarmente si osserva che la cessione del ramo d´azienda effettuata da Alitalia-Compagnia Aerea italiana S.p.A. in occasione della costituzione di Alitalia Loyalty S.p.A. non ha esaurito i suoi effetti soltanto sul piano civilistico, ma ha investito anche l´aspetto relativo alla protezione dei dati personali di soggetti che, prima di allora, avevano contatti con la sola società cedente (all´epoca unico titolare del trattamento).

Al riguardo si rileva che entrambe le società, assumendo ogni responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice, hanno dichiarato che, anche a seguito della cessione del ramo d´azienda, il trattamento dei dati personali degli interessati proseguirà in termini sostanzialmente invariati rispetto a prima, nel rispetto delle finalità che ne avevano determinato la raccolta e con l´osservanza delle modalità sino ad allora seguite (cfr. le istanze presentate il 5 giugno ed il 13 agosto 2013, pp. 1 e 2).

Riguardo, invece, al profilo relativo alla comunicazione dei dati personali degli interessati da Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ad Alitalia Loyalty S.p.A., si rileva che nel caso in questione, essendosi verificata una cessione di ramo di azienda, trovano applicazione gli artt. 2558 (successione nei contratti), 2559 (crediti relativi all´azienda ceduta), 2560 (debiti relativi all´azienda ceduta) e 2112 (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d´azienda) del codice civile. In ragione di tale peculiare disciplina, sul piano sostanziale si determina una successione legale del nuovo imprenditore in tutti i rapporti giuridici e in tutte le posizioni attive  e passive facenti capo al cedente (salvo, riguardo ai contratti, i rapporti aventi carattere personale), sicché, subentrando l´acquirente -per legge- nella stessa posizione dell´alienante, il trattamento dei dati personali comuni dei fornitori, dei debitori, dei creditori  e dei dipendenti non necessita di alcun consenso, trovando applicazione il presupposto equipollente di cui all´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice, che consente di prescindere da esso nel caso in cui il trattamento sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sia parte lo stesso interessato.

Sempre in ragione della suddetta specifica disciplina, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, si ritiene che il trattamento dei dati personali della clientela diversi da quelli sensibili non necessiti di alcun consenso, dovendosi contemperare, nel caso di specie, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati con l´interesse della società acquirente alla prosecuzione dell´attività economica.

Inoltre, ai sensi dell´art. 26, comma 4, lett. d) del Codice, non necessita di consenso anche l´eventuale trattamento dei dati sensibili dei dipendenti, risultando al riguardo sufficiente il rispetto delle sole prescrizioni contenute nell´autorizzazione generale n. 1/2013 del Garante.

Ciò premesso, resta comunque doveroso il rispetto dell´obbligo posto dall´art. 13 del Codice che, nell´ipotesi in cui –come quella in questione- i dati personali non siano raccolti direttamente presso l´interessato, impone al titolare del trattamento di rendere l´informativa al predetto "all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione" (art. 13, comma 4 del Codice).

Nel caso in oggetto, stante l´elevata mole dei rapporti in cui Alitalia Loyalty S.p.A. è subentrata "ex lege" (in proposito, basti pensare agli oltre quattro milioni di clienti coinvolti nel Programma "Mille Miglia"), si deve effettivamente ritenere che non sia possibile rendere l´informativa a tutti gli interessati in forma individuale e che, comunque, anche qualora ciò fosse astrattamente realizzabile, ne discenderebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato –anche per costi ed oneri- rispetto al diritto tutelato.

Pertanto, si ritiene che la richiesta di esonero possa essere accolta; per l´effetto, ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, si prescrive, quale misura appropriata, che l´informativa agli interessati venga resa da parte di Alitalia-Compagnia Aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Loyalty S.r.l. secondo le seguenti modalità:

a.  mediante la pubblicazione del testo dell´informativa sui siti web di entrambe le società;

b. rendendo i singoli interessati edotti delle caratteristiche del trattamento dei loro dati personali in occasione della prima circostanza utile di contatto, anche attraverso call center all´uopo dedicati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

accoglie la richiesta di esonero e, per l´effetto, ai sensi dell´art. 13, comma 5 del Codice, prescrive ad Alitalia-Compagnia Aerea italiana S.p.A. e ad Alitalia Loyalty S.p.A. di rendere agli interessati l´informativa concernente il trattamento dei loro dati personali nello svolgimento delle attività di loyalty secondo le seguenti modalità:

a. mediante la pubblicazione del testo dell´informativa sui siti web di entrambe le società;

b. rendendo i singoli interessati edotti delle caratteristiche del trattamento dei loro dati personali in occasione della prima circostanza utile di contatto, anche attraverso call center all´uopo dedicati.

Ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, dispone che, per effetto del presente provvedimento, i trattamenti dei dati personali della clientela diversi da quelli sensibili possano essere effettuati anche in assenza del consenso degli interessati, nei limiti delle finalità originarie della raccolta.

Non necessita di consenso il trattamento dei dati personali comuni dei fornitori, dei debitori, dei creditori e dei dipendenti, nonché il trattamento dei dati personali sensibili dei dipendenti, trovando applicazione, rispettivamente, i presupposti equipollenti di cui all´art. 24, comma 1, lett. b) e 26 comma 4, lett. d) del Codice.

Roma, 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia