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Albi e ordini professionali - Dati sensibili e consenso - 4 agosto 1997 [30843]

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[doc. web. n. 30843]

Albi e ordini professionali - Dati sensibili e consenso - 4 agosto 1997

Roma, 4 agosto 1997
Prot. n. 281/GAR

Sindacato Nazionale Autonomo
dottori commercialisti
Via Gregorio YìVII, 268
00165 Roma

(Rif. nota del 13 giugno 1997)

OGGETTO: quesiti concernenti la legge 31 dicembre 1996, n. 675

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla pubblicità dell´albo professionale dei dottori commercialisti e agli adempimenti previsti dalla legge n. 675, si fa presente quanto segue.

Per quanto attiene al primo quesito, si osserva che la legge n. 675 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi, ma ha ribadito che occorre rispettare le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di tali atti (cfr. gli artt. 12, comma 1, lett. c), 20, comma 1, lett. b), 28 comma 4 lett. f) e 43, comma 2, della legge n. 675/96).

Il d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 sull´ordinamento della professione di dottore commercialista, dispone (art. 29) che l´albo deve essere comunicato, a cura del consiglio dell´Ordine, al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai capi della Corte di appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dell´Ordine.

Tale fonte normativa non disciplina espressamente le forme di consultazione dell´albo presso l´Ordine e l´invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati.

Tuttavia, le comunicazioni poc´anzi indicate rendono possibile una diffusa conoscibilità dell´albo presso le amministazioni destinatarie.

Inoltre, gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per la loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi.

Pur comprendendo la cautela alla quale si è ispirato l´Ordine dei dottori commercialisti, deve quindi ritenersi che il d.P.R. n. 1067/1953 permetta all´Ordine di comunicare e di diffondere a privati ed altri enti pubblici economici i dati personali contenuti nell´albo (art. 29 d.P.R. citato; art. 27, comma 3, legge n. 675).

Per quanto riguarda la richiesta, avanzata da codesto Sindacato, di utilizzare il targhettario relativo agli iscritti all´albo e all´elenco speciale, si ritiene che spetti a ciascun Ordine di valutare l´opportunità e la praticabilità di una tale forma di comunicazione.

In ordine al secondo quesito, non si ravvisano ostacoli di principio alla creazione da parte di codesto Sindacato di un archivio o indirizzario degli iscritti.

Resta tuttavia ferma l´esigenza che i dati sensibili siano trattati con il consenso scritto dell´interessato e previa autorizzazione di questa Autorità. A tale riguardo, si ricorda che l´art. 4, comma 1, del d.lg. 9 maggio 1997, n. 123 ha stabilito che le disposizioni della legge n. 675 che prevedono una autorizzazione del Garante saranno applicate a decorrere da 30 novembre 1997, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni-tipo valide per tutti coloro che appartengono a determinate categorie o trattano talune specie di dati. Di conseguenza, fino a tale data il trattamento di dati sensibili non richiede autorizzazioni.

Si precisa infine che codesto Sindacato, in quanto titolare di trattamento di dati personali, deve altresì adempiere agli obblighi di cui agli articoli 7, 10, 11 e 41 della legge n. 675.

IL GARANTE