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Accesso ai documenti amministrativi - Rapporti tra la legge n. 675/1996 e la legge n. 241/1990 - 26 ottobre 1998 [30867]

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 [doc. web. n. 30867]

Accesso ai documenti amministrativi - Accesso ai dati - Rapporti tra la legge n. 675/1996 e la legge n. 241/1990 - 26 ottobre 1998

La normativa in materia di urbanistica non prevede la comunicazione da parte del comune dei dati riguardanti coloro che hanno avanzato istanza per il rilascio della concessione edilizia; i soggetti che ne facciano richiesta potranno quindi consultare esclusivamente gli atti comunali che non siano sottratti all´accesso per effetto del regolamento comunale.


Roma, 26 ottobre 1998

Comune di Macchiagodena (IS)


OGGETTO: quesito in ordine all´applicazione della legge n. 675/1996


È stato chiesto il parere di questa Autorità in ordine all´istanza formulata da un´impresa commerciale, di disporre di un elenco nominativo, completo di indirizzo, di coloro che hanno avanzato istanza per il rilascio della concessione edilizia ad una determinata data, nonché di un elenco di coloro che a partire da altra data hanno presentato la dichiarazione di inizio e fine lavori presso codesto comune.

Al riguardo, va osservato che la legge n. 675/1996 consente la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o ad enti pubblici economici solo se tale comunicazione è prevista da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

Nel caso di specie la normativa in materia urbanistica non prevede tale specifica modalità di comunicazione.

Va peraltro osservato che l´art. 7 della legge 8/6/1990 n. 142 sull´ordinamento delle autonomie locali stabilisce che tutti gli atti dell´amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, tranne gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto delle indicazioni contenute nel regolamento che deve assicurare ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi (art. 7, comma 4).

Tale diritto di accesso si sostanzia nella richiesta di ottenere la visione o il rilascio di copia dei documenti dell´amministrazione.

Nel caso di specie, l´impresa istante ha chiesto non tanto di avere accesso a determinati documenti quanto di ottenere, a cura del Comune, la redazione di appositi elenchi corredati di specifiche indicazioni volte a documentare distinti atti o documenti in possesso del Comune.

La richiesta comporterebbe, nell´interesse esclusivo del privato richiedente, un facere non previsto dall´ordinamento.

Pertanto questa Autorità ritiene che la richiesta non possa trovare accoglimento, fermo restando il diritto dell´impresa di consultare gli atti comunali che non siano sottratti all´accesso per effetto del regolamento comunale.

IL PRESIDENTE