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Procedimento relativo ai ricorsi - Tutela rispetto ai dati del C.e.d. del Dipartimento di P.S. - 14 marzo 2001 [30955]

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 [doc web n. 30955]

Procedimento relativo ai ricorsi - Tutela rispetto ai dati del C.e.d. del Dipartimento di P.S. - 14 marzo 2001

Per i dati contenuti nel C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza si può inviare una segnalazione o un reclamo al Garante, o rivolgersi al tribunale, ma non può essere proposto il ricorso di cui all´art. 29 l. n. 675.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Pasquale Melito

nei confronti del

Ministero dell´Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza,

VISTA la documentazione in atti;

VISTA le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 approvato con deliberazione del Garante del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Il ricorrente, sottufficiale dei carabinieri in servizio presso il N.O.R.M. di Ventimiglia, in relazione alla sentenza del 2 ottobre 1997 con la quale il Tribunale militare di Roma ha dichiarato nei suoi confronti non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ha presentato un´istanza al Tribunale di Sanremo chiedendo di poter esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675. L´interessato sostiene che il trattamento dei propri dati personali "inseriti nella banca dati delle forze di polizia" sarebbe avvenuto in violazione degli artt. 9, 11 e 42 della legge n. 675. Con il ricorso in esame chiede poi che il Garante ordini al Ministero dell´Interno "la cancellazione dei dati trattati in violazione di della legge n. 675, la cessazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

La vicenda in esame riguarda trattamenti di dati svolti dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all´art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 675.

A tale categoria di trattamenti si applicano, in base alla normativa al momento vigente, solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996 specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4, fra le quali non sono compresi né l´art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l´art. 29 (in materia di ricorsi al Garante).

Attualmente, pertanto, nei confronti dei trattamenti di questo tipo non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo però possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l´invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Analogamente, l´interessato può rivolgersi al tribunale ai sensi dell´art. 10, comma 5 della legge n. 121/1981, nel testo modificato dall´art. 42, comma 1, della legge n. 675, tenendo peraltro presente che la domanda deve essere presentata al "tribunale del luogo dove risiede il titolare del trattamento" (nella specie il Tribunale di Roma).

Sulla base della documentazione prodotta dall´interessato non emergono peraltro ragioni che giustifichino un autonomo intervento di questa Autorità in quanto le operazioni di trattamento svolte nel caso di specie dal predetto titolare del trattamento non appaiono, dagli atti, in contrasto con la vigente normativa.

Dalla documentazione fornita risulta infatti che il predetto Dipartimento ha comunicato all´interessato, in data 11 dicembre 2000, di avere aggiornato le informazioni riferite al ricorrente contenute negli archivi informatici del CED. In proposito va ricordato che la legge sulla protezione dei dati personali, nel disciplinare all´art. 42 (che ha modificato l´art. 10 della legge 1° aprile 1981 n. 121) la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati, subordina il compimento di tali operazioni all´accertamento che i dati in oggetto siano stati trattati in violazione di disposizioni di legge o di regolamento.

Nel caso in esame non esiste invece prova delle ipotizzate violazioni e al diritto dell´interessato di vedere aggiornati i propri dati personali (diritto che ha trovato soddisfazione nel caso di specie) non può far seguito anche la cancellazione dei medesimi dati, quando essi sono stati registrati lecitamente in relazione ad un fatto storicamente avvenuto e non debbano essere conservati in relazione alle finalità del loro trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli