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Diritti dell'interessato - Opposizione alla divulgazione di un elenco di 'ritardatari' nella portineria di un condominio - 17 maggio 2001 [30959]

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 [doc web n. 30959]

Diritti dell´interessato - Opposizione alla divulgazione di un elenco di "ritardatari" nella portineria di un condominio

L´amministratore di condominio non può disporre la divulgazione di dati personali riguardanti le posizioni di debito o di credito dei singoli condomini, senza tener conto delle norme sulla riservatezza e di quanto previsto dal codice civile sui poteri dell´amministratore ed eventualmente nel regolamento condominiale. In un precedente parere, il Garante aveva già chiarito che l´amministratore di condominio può però comunicare ai condomini che ne fanno richiesta, in quanto contitolari di un medesimo trattamento, dati di bilancio o prospetti contabili sulle quote pagate e sulle eventuali morosità, ma evitando l´accesso ai dati da parte di persone estranee al condominio.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 29 marzo 2001 dal sig. XY nei confronti del condominio di Via XZ n. 20 in Roma, in persona del sig. ZX quale amministratore, in relazione al mancato riscontro all´istanza presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 con la quale si era opposto alla divulgazione di dati relativi ad una asserita posizione debitoria nei confronti del condominio, con particolare riferimento al deposito presso "un cassetto" della portineria di un elenco di "condomini ritardatari", messo a disposizione dei "condomini corretti che vogliono sapere";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 4087 del 2 aprile 2001, con la quale questa Autorità ha formulato, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, l´invito ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta, pervenuta via fax a questa Autorità il 9 aprile 2001, con la quale il sig. ZX, nella qualità predetta, ha riscontrato le richieste dell´interessato, precisando che:

  • l´elenco dei condomini debitori di quote condominiali era stato consegnato al portiere dello stabile "per agevolare i condomini nella conoscenza della loro effettiva posizione economica nei confronti del condominio";
  • tale elenco era stato compilato dal precedente amministratore e consegnato al successore in occasione del passaggio delle consegne;
  • il medesimo elenco sarebbe stato "prontamente ritirato a seguito del ricevimento del fax del sig. XY";

VISTA la memoria in data 13 aprile 2001 con la quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste, sottolineando in particolare che l´elenco in questione sarebbe "tuttora nelle mani del portiere dello stabile";

VISTA la nota n. 4872 del 20 aprile 2001 con la quale l´Ufficio, preso atto dell´assenso manifestato dalle parti, ha comunicato che, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di 20 giorni;

VISTA la comunicazione inviata via fax dal ricorrente in data 30 aprile 2001 con la quale lo stesso ha comunicato che l´amministratore del condominio, sig. ZX, aveva "ritirato il giorno 18 aprile 2001 dalla portineria l´elenco dei presunti condomini morosi", accogliendo "con ciò, seppure tardivamente e dopo la proposizione del ricorso" le richieste dell´interessato;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del resistente in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste di cui all´art. 13;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso e posti a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
30959
Data
17/05/01

Tipologie

Decisione su ricorso