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Trattamento di dati sanitari a scopo di verifica sulle assenze malattia di un dipendente - 5 giugno 2014 [3275942]

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[doc. web n. 3275942]

Trattamento di dati sanitari a scopo di verifica sulle assenze mllattia di un dipendente - 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 281 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione presentata da XY il 4 gennaio 2013 concernente il trattamento di dati personali riferiti all´interessato effettuato dal Comune di XX;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. XY, ha lamentato che il Direttore del settore personale organizzazione e contratti del Comune di XX (presso il quale l´interessato presta tutt´ora servizio in qualità di dipendente) avrebbe richiesto all´Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di XX "un controllo sulle certificazioni sanitarie prodotte" dall´interessato al fine di giustificare le proprie assenze (cfr. nota 14.2.2011 in allegato alla segnalazione del 4 gennaio 2013).

Con successiva comunicazione inviata a mezzo raccomandata il Comune, a seguito di espressa richiesta dell´Ordine dei medici (cfr. nota del 24 febbraio 2011, in atti), avrebbe trasmesso in copia la certificazione sanitaria prodotta dal dipendente all´amministrazione, (riferita al periodo intercorso tra il settembre 2009 e il marzo 2011) volta a giustificare le assenze per malattia derivanti da causa di servizio. Dalla documentazione si evincevano "i nominativi dei medici" che avevano redatto i certificati (cfr. nota 1.3.2011 all. 2 alla segnalazione del 4 gennaio 2013).

2. Nel corso dell´istruttoria avviata dall´Ufficio il Comune ha dichiarato che  (cfr. comunicazione del 23 gennaio 2014, in atti):

a. a fronte della produzione "anomala" di documentazione sanitaria da parte del segnalante ("dal mese di settembre 2009 al marzo del 2011 [l´interessato] presentava certificati medici che giustificavano l´assenza dal lunedì al giovedì, con ripresa lavorativa il venerdì e successivo certificato di malattia il lunedì") il Comune ha richiesto all´Ordine dei medici di XX un controllo sulla medesima;

b. al fine di consentire il menzionato controllo "era necessario indicare il nominativo del dipendente";

c. per l´espletamento dei propri compiti di controllo l´Ordine chiedeva "di conoscere i nominativi dei medici" nonché di ricevere "copia dei certificati".

2.2. L´interessato, nel ribadire il contenuto della segnalazione, ha rappresentato, per il tramite del proprio legale, che:

a. "la comunicazione dei dati sensibili […] è avvenuta […] non già per lo svolgimento di funzioni istituzionali ma per una vera e propria ritorsione in danno del dipendente";

b. il dirigente competente non poteva ignorare "quale [fosse] la corretta via da seguire per il controllo sulle assenze del dipendente";

c. l´Ordine dei medici "persegu[e] ben altri compiti istituzionali e non quello di verificare la veridicità […] di un certificato medico rilasciato da un proprio iscritto";

d. il comportamento seguito "non può che essere interpretato come una vera e propria incongrua pressione sui medici" oltre a costituire una violazione delle norme sul trattamento dei dati sensibili.

2.3. Il Comune ha da ultimo precisato che (cfr. nota 4 marzo 2014, in atti):

a. atteso che l´interessato si assentava dal servizio per patologie in ordine alle quali era stata riconosciuta la c.d. causa di servizio, "nessun controllo poteva essere richiesto da parte dell´Amministrazione alla competente Unità sanitaria locale né tantomeno pareva corretto rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica, senza aver prima effettuato una preventiva istruttoria, in relazione alla certificazione sanitaria prodotta, con il consiglio dell´Ordine dei medici";

b. tale segnalazione all´Ordine professionale dunque "non era rivolta a verificare la legittimità dell´assenza del dipendente ma la legittimità dell´operato del medico";

c. nel caso di specie i dati dell´interessato sarebbero stati trattati "per finalità istituzionali relative all´applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica a norma del D.L. n. 78/2010";

d. pur non avendo ricevuto formale riscontro dall´Ordine, "occorre rilevare che dopo la segnalazione, tali certificazioni non sono più state rilasciate al dipendente".

2.4. Nella successiva nota di replica l´interessato, per il tramite del proprio legale ha ribadito l´uso distorto che il Comune avrebbe fatto del proprio potere di segnalazione all´Ordine professionale conseguendo, in tal modo, l´effetto di indurre il sanitario "ad interrompere il proprio rapporto professionale con il cliente" (cfr. nota 11 marzo 2014, in atti).

3.1. In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie i dati sensibili riferiti all´interessato (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) desumibili dalla menzionata documentazione medica, sono stati trattati dalle competenti funzioni dell´amministrazione comunale nell´ambito della finalità di "gestione del rapporto di lavoro" (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a), 20, comma 1 del Codice) in particolare nell´ambito di attività "dirette all´accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile […]" del lavoratore (cfr. art. 112, comma 2, lett. g) del Codice).

3.2. Ai fini di una complessiva valutazione della liceità del trattamento posto in essere dal Comune, occorre rilevare che il Direttore del personale ha operato all´interno di un preciso quadro normativo  (cfr. art. 5, l. 20 maggio 1970, n. 300, Accertamenti sanitari) che prevede specifici obblighi di controllo in capo alle competenti funzioni delle pubbliche amministrazioni (cfr. artt. 55 e ss., d.lg. n. 165/2001 e, in particolare, art. 55 septies che, al comma 6, nel testo introdotto dal d.lg. n. 150/2009, vigente all´epoca cui si riferiscono i fatti oggetto di segnalazione,  prevede controlli "sulle assenze per malattia dei dipendenti al fine di prevenire o contrastare, nell´interesse della funzionalità dell´ufficio, le condotte assenteistiche"; sul punto, v. anche Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 7 del 12 novembre 2009). In presenza di un comportamento tenuto dal dipendente, documentato dalla certificazione attestante la specifica consecuzione dei periodi di assenza per malattia, rispetto al quale, in ragione della specificità del caso concreto, non potevano essere esperiti gli ordinari strumenti di controllo sulle assenze (cfr. art. 2 comma 1, lett. c), D.M. 18 dicembre 2009, n. 206 che esclude dall´obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l´assenza è dovuta a malattie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio), il Comune ha legittimamente attivato "una preventiva istruttoria […] con il Consiglio dell´ordine dei Medici" (cfr., nota del 4 marzo 2014, cit.).

Ciò, tenuto conto altresì delle specifiche ipotesi di responsabilità (non solo sul piano disciplinare) che la menzionata normativa di settore riconduce in capo al medico in presenza di specifici comportamenti non coerenti con la "buona pratica clinica" (cfr. art. 55 quinquies, comma 3, d.lg. n. 165/2001, v. anche, Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 5 del 28 aprile 2010) e come, peraltro, riconosciuto in via generale anche dal Garante ("il datore di lavoro può, al fine di far valere i propri diritti in relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria, redigere note informative, segnalazioni o denunce contenenti anche riferimenti circostanziati alle ragioni e alle modalità delle singole assenze", cfr. punto 8.2, Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, in G.U. 13 luglio 2007, n. 161 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1417809).

3.3. Tanto, in considerazione del fatto che il Consiglio provinciale dell´Ordine dei medici esercita istituzionalmente il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all´albo (cfr. art. 3, lett. f), d.lg. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233) e comunque nei confronti di coloro che nell´esercizio della professione si rendano colpevoli di "abusi", "mancanze" o, in ogni caso, di "fatti disdicevoli al decoro professionale"(cfr. art. 38, d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché art. 2, Codice di deontologia medica adottato il 16 dicembre 2006). Il Consiglio provinciale, territorialmente competente, vigila infatti sull´osservanza delle norme di deontologia anche in ordine all´accertamento diagnostico, sul conseguente trattamento terapeutico e sul rilascio di certificazioni "che attestino dati clinici direttamente constati e/o oggettivamente documentati" sulla base di "giudizi obiettivi e scientificamente corretti" (cfr. art. 24, Codice di deontologia medica, cit.), nonché irroga le corrispondenti sanzioni disciplinari, quale, ad esempio, nei casi di maggiore gravità, la radiazione dall´albo (artt. 40, 41 e 42, d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), peraltro espressamente prevista dal richiamato art. 55 quinquies, comma 3, d.lg. n. 165/2001. Per le ragioni suesposte, il Consiglio dell´Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di XX era organo legittimato a ricevere la segnalazione da parte del Comune.

A tal proposito si ricorda che, già in passato, il Garante, nel fare salvo il generale principio in base al quale il trattamento dei dati, specie se di natura sensibile, deve essere improntato ai principi di liceità, pertinenza e indispensabilità "anche nell´individuare i competenti destinatari di eventuali comunicazioni e nel redigere note informative", ha tuttavia chiarito che "in relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazione sanitaria il datore di lavoro può far valere i propri diritti nei modi consentiti" dall´ordinamento quale, ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, essendo stato messo in dubbio il corretto operato dei medici che avevano rilasciato la menzionata documentazione, la possibilità di una "riservata segnalazione o denuncia al solo ordine professionale" (cfr., Provv. 24 settembre 2001, doc web n. 39460, più di recente, Provv. 10 aprile 2014, in corso di pubblicazione).

3.4. Per le medesime ragioni, non vale, da ultimo, invocare la violazione, con riguardo al caso di specie, del principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili riferiti all´interessato (art. 22, comma 3, del Codice), atteso che il menzionato quadro normativo − impregiudicati i profili concernenti la falsità della certificazione medica (artt. 481, 482 e 485 e 486 c.p. e 55 quinquies, comma 1, d.lg. n. 165/2001) − fa derivare, come detto, effetti sanzionatori rilevanti, anche solo sul piano disciplinare, in presenza di "certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati" (art. 55 quinquies, comma 3, d.lg. n. 165/2001, cit.). Al fine quindi di consentire una valutazione (fatti in ogni caso salvi i principi che tutelano l´autonomia e l´ indipendenza del medico) in ordine all´efficacia ed appropriatezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche confluite nella certificazione in esame e di rendere possibile una verifica in ordine alla diligenza del medico nella formulazione di "giudizi obiettivi" e "scientificamente corretti"(artt. 24 Codice deontologico, cit. ma anche artt. 6, 13), il Consiglio dell´Ordine dei medici di XX aveva necessità di esaminare la documentazione sanitaria nella sua interezza (come peraltro espressamente richiesto dallo stesso al Comune con nota del 24 febbraio 2011, cit.).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara non fondata la segnalazione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia