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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Terni - 5 giugno 2014 [3281922]

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[doc. web n. 3281922]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Terni - 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 284 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la pubblicazione sul sito web del Comune di Terni P.Iva: 00175660554, con sede in Terni, piazza Ridolfi n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della Determinazione dirigenziale n. 953 del 7 aprile 2011 avente ad oggetto una ingiunzione di pagamento contenente informazioni e dati personali del segnalante, indicizzata anche nel motore di ricerca Google;

CONSIDERATO che l´Ufficio, a seguito della citata segnalazione, ha formulato una richiesta di informazioni a fronte della quale il Comune, con la nota datata 18 aprile 2012, ha fornito riscontro consentendo di accertare che la pubblicazione del provvedimento contenente i dati personali del segnalante sul sito istituzionale del Comune di Terni è avvenuta per un arco di tempo eccedente quello di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 e che in tal modo il Comune ha causato una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 12915/78778 del 16 maggio 2012 con cui è stata contestata al Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato, con apposita nota del 13 giugno 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Terni, nell´illustrare tutte le iniziative intraprese al fine di adottare ulteriori e più stringenti misure a protezione dei dati personali degli interessati, ha osservato come "L´art. 124 (del Testo Unico degli Enti Locali) disciplina le deliberazioni (intese come atti tipici degli organi collegiale del Comune) e non anche le determinazioni dirigenziali", ove, peraltro, "Anche a voler ritenere automaticamente applicabile l´art. 124 alle determinazioni dirigenziali, v´è da rilevare che, nello spirito del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), il termine di 15 giorni non può essere intesi sic et simpliciter, come termine massimo di pubblicazione". Ha evidenziato, altresì, che, in base a quanto previsto dall´art. 31, comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (quale norma legittimante alla pubblicazione e quindi diffusione dei dati) e dall´art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (istitutiva dell´albo pretorio on-line, che però ha lasciato immutata la disciplina sostanziale della pubblicazione), "(…) si è ritenuto che la disciplina sostanziale da applicare fosse ancora quella dell´art. 31 del D.P.R. 380/2001, il quale (…) non prevede un termine massimo di pubblicazione". Inoltre, rileva come "L´art. 19, comma 3, del Codice (…) afferma (…) che la diffusione dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è ammessa unicamente quando è ammessa da una norma di legge o di regolamento; ma nulla esso dice circa la durata della diffusione mediante pubblicazione", ragione per la quale "(…) riteniamo di non aver violato l´art. 19, proprio perché in tale norma non vi è alcun riferimento alla durata". Il Comune ha aggiunto che "(…) la pubblicazione del file (contenente la determinazione oggetto di contestazione), in realtà, non si è protratta oltre i 15 giorni, ma l´indicizzazione del file medesimo effettuata dal motore di ricerca durante il periodo di pubblicazione ha causato il fatto che dallo stesso motore di ricerca fosse possibile raggiungere il file anche se questo non era più in pubblicazione sul nostro sito";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 12 novembre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi, precisando, inoltre, che l´indicizzazione della determinazione dirigenziale in esame, oltre il termine di 15 giorni, è stata determinata da un "disguido tecnico intervenuto tra la società che gestisce il sito del Comune e quella che ha realizzato l´albo pretorio on line … e che il Comune si è prontamente attivato presso le suddette società per la rimozione della delibera dal sito";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Quanto argomentato dal Comune in riferimento all´art. 31, comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e all´art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché quanto osservato circa il disposto dell´art. 124 del d.lg. 18 agosto 2000 n.267, evidenzia un diffuso fraintendimento delle norme. L´art. 124 del TUEL, nel disciplinare gli obblighi e le modalità di pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali dell´ente e delle determinazioni, statuisce, in maniera inequivoca, il termine di 15 giorni per la pubblicazione dei provvedimenti. La disposizione da ultimo citata, come evidenziato dal Comune stesso negli scritti difensivi, alla luce dell´orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, si applica in via analogica altresì alle determinazioni dirigenziali nella sua interezza, e, quindi, anche con riferimento al termine ivi previsto. Scaduto il predetto termine la (ulteriore) diffusione di dati dell´interessato (quale è stata sicuramente quella che si è realizzata a seguito della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Terni della determinazione dirigenziale in questione) è avvenuta senza la necessaria base giuridica, in violazione cioè dell´art. 19, comma 3 del Codice. Si rileva, altresì, come, diversamente da quanto dichiarato nella memoria difensiva, la Determinazione dirigenziale n. 953 del 7 aprile 2011, contenente i dati personali dell´interessato, fosse, all´atto della ricezione della segnalazione, ancora reperibile sul sito istituzionale del Comune. Peraltro, sul punto si evidenzia come anche il solo fatto che la deliberazione oggetto di contestazione fosse indicizzata anche nel motore di ricerca Google, di per sé sostanzia la contestata violazione dell´art. 19, comma 3 del Codice. Le motivazioni esposte, pertanto, determinano l´inapplicabilità, nel caso che ci occupa, della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. In effetti l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Terni ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, causando, attraverso la pubblicazione online della Determinazione dirigenziale n. 953 del 7/4/2011 avvenuta per un arco di tempo eccedente quello di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 19 del Codice, come richiamato dall´art. 167, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici

ORDINA

al Comune di Terni P.Iva: 00175660554, con sede in Terni, piazza Ridolfi n. 1, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia