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Informazioni all'interessato - Pubblicazione di dati in bacheca - 6 dicembre 2000 [38957]

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 [doc. web n. 38957]

Informazioni all´interessato - Pubblicazione di dati in bacheca - 6 dicembre 2000

La pubblicazione di dati personali in una bacheca situata all´interno di un consorzio, ma accessibile facilmente da chiunque, deve essere considerata ai sensi della legge n. 675/1996 diffusione di dati personali; devono essere quindi adottate le misure più opportune prescritte dalla medesima legge per tutelare la riservatezza di terzi.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione presentata dal sig. ... nei confronti del Consorzio di ... ;

VISTO il provvedimento di questa Autorità del 18 maggio 2000;

VISTI gli atti d´ufficio e, in particolare, la memoria prodotta dal legale del Consorzio di Marsia il 23 giugno 2000 e il verbale di sopralluogo effettuato presso il Consorzio il 6 novembre 2000;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento

del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. Con provvedimento del 18 maggio 2000 questa Autorità ha proseguito l´esame della segnalazione presentata dal sig. ….. nei confronti del Consorzio …….. relativamente alla pubblicazione in un albo-bacheca consortile di un elenco dei soci morosi.

In tale circostanza il Garante ha rilevato che alla richiesta di informazioni rivolta ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675, il Consorzio non aveva fornito esaurienti chiarimenti circa le modalità necessarie per applicare tale legge, in particolare per quanto riguarda la disciplina nello statuto consortile della pubblicazione del predetto elenco, nonché riguardo alla dislocazione e alla concreta tenuta degli albi consortili. Si è reso pertanto necessario svolgere " ulteriori accertamenti, al fine di valutare il pieno rispetto delle disposizioni della legge n. 675/1996, che riguardano, in particolare, il principio di pertinenza (art. 9 legge n. 675/1996) e la diffusione di dati (art. 20 legge n. 675/1996)".

2. Successivamente, il legale del Consorzio ha fornito alcuni chiarimenti in un incontro del 15 giugno 2000, evidenziando con successiva memoria quanto segue:

a) il Consorzio riunisce proprietari di terreni e di fabbricati ubicati in un´area nel Comune di ... ;

b) la bacheca in questione si troverebbe, nel Consorzio di ... , in una zona accessibile ai soli consorziati e il prospetto contabile sarebbe agevolmente comprensibile, per le sue caratteristiche tecniche, solo dai destinatari della comunicazione. Qualora venisse meno la possibilità di pubblicarlo, i consorziati incontrerebbero difficoltà nel far valere le proprie ragioni in caso di contestazioni;

c) con l´adesione al Consorzio ciascun consorziato presterebbe espressamente il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali (art. 33 dello Statuto) sebbene il loro trattamento sarebbe necessario al Consorzio anche per svolgere le proprie attività economiche (art. 12, comma 1, lettera f) l. n. 675/1996);

d) quanto all´informativa, tutti i consorziati sarebbero a conoscenza delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della natura del conferimento dei dati. Diverse indicazioni sarebbero peraltro enunciate nello Statuto che ciascun consorziato conosce ed accetta in ogni sua parte;

e) i dati personali verrebbero raccolti e registrati per "scopi determinati, espliciti e legittimi" e sarebbero trattati in modo lecito e secondo correttezza, essendo riportati in prospetti contabili basati su operazioni algebriche;

f) si dovrebbe infine tener conto del requisito previsto dall´art. 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996 in tema di comunicazione e diffusione dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. La segnalazione è fondata.

Dagli accertamenti svolti, i dati riportati nel prospetto contabile affisso nell´albo-bacheca riguardano la complessiva situazione debitoria dei consorziati, anziché le sole somme derivanti dai prospetti di riparto delle spese per l´esercizio consortile successivo.

Come emerge anche dalla memoria del Consorzio del 23 giugno 2000, i dati pubblicati riguardano anche l´esercizio annuo attuale, gli addebiti personali per spese legali, lettere, ecc., i conguagli dell´anno precedente, interessi, ecc. (nella querela sporta il 21 agosto 1999 si evidenzia anche la circostanza, non contestata, che 85 dei 446 nominativi erano marcati con colore giallo per evidenziare l´emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento).

Il trattamento di questi dati è, in termini generale, lecito in quanto funzionale all´adempimento degli obblighi derivanti dall´adesione al Consorzio. Sul piano concreto, però, tali dati devono essere raccolti, elaborati e comunicati sulla base di un´idonea informativa, formulata anche oralmente purché inclusiva di tutti gli elementi indicati nell´art. 10 della legge n. 675/1996, e che può essere opportunamente collegata al perseguimento degli scopi indicati nell´atto costitutivo e nello statuto.

Tra questi elementi informativi vi deve essere anche quello relativo alle modalità del trattamento, inclusa la comunicazione e l´eventuale diffusione dei dati, di modo che i singoli consorziati, nell´aderire al Consorzio, possano esprimere una manifestazione positiva di volontà anche rispetto al trattamento.

Di tutto ciò non vi è precisa traccia nel caso di specie, nel quale lo statuto (art. 33) prevede solo la pubblicazione negli albi consortili dei prospetti di riparto delle spese previste per l´esercizio successivo, anziché la diffusione dei dati riportati nel prospetto contabile oggetto della segnalazione.

Inoltre, mancano del tutto indicazioni specifiche sulle modalità di pubblicazione di tali albi, che nel caso di specie hanno peraltro dato vita ad una vera e propria diffusione, anziché ad una comunicazione ad alcuni soggetti determinati.

Dagli accertamenti svolti e, in particolare, dal sopralluogo curato dall´Ufficio il 6 novembre u.s. presso la sede del Consorzio, è emerso infatti che l´accesso del pubblico alla zona ove è affissa la bacheca in questione è di fatto libero a tutti, anche per l´assenza di sbarre, cancelli, servizi di custodia o altro che possano riservare il transito solo ai consorziati.

L´albo - bacheca cui si riferisce la segnalazione, anche per il posizionamento in un largo antistante una piccola chiesa, è così visibile da chiunque, anche villeggianti, transiti in quella zona facilmente accessibile.

5. La divulgazione dei dati in questione, che vanno certamente considerati come dati personali dei singoli consorziati prima ancora di essere eventualmente inclusi tra i dati attinenti il Consorzio, non può quindi ritenersi, nel caso di specie, né lecita, né corretta.

Non può infatti ritenersi che i consorziati abbiano espresso una manifestazione informata di volontà rispetto ad un´ampia forma di diffusione di dati che va oltre la sfera degli altri consorziati (è da notare che lo stesso art. 33 dello Statuto prevede l´opportuna omissione della pubblicazione dei prospetti di riparto quando nel periodo di pubblicazione dei ruoli siano a disposizione degli interessati gli elementi necessari o le persone che possono fornire spiegazioni).

Il Consorzio deve quindi astenersi dal proseguire la diffusione sia dei dati diversi da quelli attinenti al riparto delle spese per l´esercizio successivo (per i quali manca una previsione statutaria o una manifestazione di consenso che l´autorizzi), sia di quelli concernenti tale riparto (in quanto, anche per questi dati, l´attuale modalità di diffusione va oltre la sfera dei consorziati e manca la prova che sia stata data un´idonea informativa), fatta salva un´eventuale modifica dello Statuto.

Il Consorzio deve inoltre fornire prova a questa Autorità di dare informativa tutti i consorziati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996, che potrà essere anche orale purché comprensiva di tutti gli elementi indicati in tale articolo, comprese le modalità del trattamento, a pena di specifica sanzione amministrativa.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) segnala al Consorzio ….., ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di astenersi dalla diffusione dei dati dei consorziati, nei termini di cui in motivazione;

b) dispone che il Consorzio, ai sensi dell´art. 32, comma 1, legge n. 675/1996 fornisca idonea documentazione a questa Autorità, entro il 15 gennaio 2001, di dare informativa a tutti i consorziati ai sensi dell´art. 10 della medesima legge.

Roma, 6 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli