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Diritto di accesso - Accesso ai dati personali registrati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza - 17 dicemb...

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[doc. web. n. 39192]

Diritto di accesso - Accesso ai dati personali registrati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza - 17 dicembre 1997

Ai sensi dell´art. 42 della legge n. 675/1996, che ha sostituito l´art. 10 della legge n. 121/1981, il cittadino ha il diritto di accedere al Centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza per avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano. Nella lettera che viene di seguito riportata, il Garante ha rappresentato l´erroneità di un´interpretazione della legge seguita dal Dipartimento, indicando il comportamento e la procedura da adottare qualora pervengano all´ufficio richieste simili a quella sopra menzionata.


Roma, 17 dicembre 1997


Ministero dell´interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
ufficio coordinamento e pianificazione forze polizia
Servizio III- Sistema Informativo e
Applicazione Informatica Interforze

e, p.c.
al Sig (...)


OGGETTO: accesso ai dati personali registrati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza

Il Sig. (...) ha esercitato il diritto di accesso ai dati registrati presso il Centro elaborazione dati di codesto Dipartimento avvalendosi della disposizione di cui all´art.10 della legge n.121/1981 e delle indicazioni che questa Autorità gli ha fornito con nota n.3080 del 2 ottobre u.s.

Con nota n. 558/C/6.E. 0/1712 del 15 ottobre u.s. codesto Dipartimento ha dichiarato inammissibile la richiesta in ragione della sua formulazione ritenuta generica, nonché dell´asserita assenza di un interesse qualificato, che dovrebbe consistere nella conoscenza dell´esistenza di dati erronei, incompleti o trattati illecitamente, acquisita dall´interessato nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo.

Al riguardo, si osserva che entrambi i rilievi sono privi di fondamento.

La riforma della disciplina del C.E.D. di codesto Dipartimento operata con la legge n. 675/1996 è stata motivata proprio dall´esigenza di riconoscere agli interessati il diritto di accedere direttamente ai dati che lo riguardano, a prescindere dalla circostanza che l´erroneità, l´incompletezza o l´illecito trattamento dei dati emerga nel corso di un eventuale procedimento amministrativo o giurisdizionale.

Ciò in quanto l´art. 10 della legge n. 121/1981, prima della sua integrale sostituzione ad opera dell´art. 42 della legge n. 675/1996, accordava all´interessato la possibilità di chiedere il compimento degli accertamenti necessari ovvero la cancellazione o la distruzione dei dati, solo nel caso in cui il vizio fosse stato accertato dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo.

L´art. 10, nel testo attuale, ha invece reciso ogni nesso tra l´eventuale pendenza di tale procedimento e il diritto di accesso, collegamento che non può essere certo desunto ipotizzando, una sequenza logica tra il comma 2 e i commi 3 e 4 di tale articolo, i quali disciplinano situazioni del tutto distinte tra loro.

È parimenti priva, di base giuridica l´indicazione espressa da codesto Ufficio, con la quale si è richiesta l´esistenza di un interesse qualificato in capo a chi esercita il diritto di accesso.

In conclusione, anche ai fini del rispetto della Raccomandazione n. R(87)15 del Consiglio d´Europa, che è stata attuata dalla legge n. 675/1996, si prega di interpellare l´interessato con ogni possibile sollecitudine e di accordare allo stesso il diritto di accesso già esercitato, informandone questa Autorità anche al fine di evitare un eventuale successivo accertamento di competenza del Garante.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
39192
Data
17/12/97

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati

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