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Diritto di accesso - Differimento dell'accesso a dati di una perizia in relazione ad una consulenza tecnica d'ufficio - 17 maggio 2001 [39272]

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[doc web n. 39272]

Diritto di accesso - Differimento dell´accesso a dati di una perizia in relazione ad una consulenza tecnica d´ufficio - 17 maggio 2001

Anche in questo caso relativo ad un trattamento di dati personali contenuti in una perizia medico-legale in ambito assicurativo è stato riconosciuto il diritto di accesso da parte dell´interessato, disponendone tuttavia il differimento, sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento, nelle more del completamento della consulenza tecnica d´ufficio


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo alla richiesta di accesso formulata ai sensi della legge n. 675, relativa a dati personali contenuti in una perizia redatta dal medico di fiducia di Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A. La ricorrente chiede che l´Autorità intervenga nei confronti della società per consentire l´accesso a tutti i dati personali contenuti nella perizia o, in subordine, l´accesso ai dati identificativi riportati nella stessa, nonché "ad altri elementi informativi di tipo obiettivo in essa eventualmente contenuti". Viene infine richiesto di porre a carico della società le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 3 aprile 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 9 aprile 2001, fornendo la documentazione richiesta con omissione "della parte relativa alle valutazioni soggettive formulate dal consulente medico interpellato", che si asteneva dal comunicare "per le evidenti ragioni di tutela del diritto di difesa della compagnia…nel corso del giudizio"civile pendente tra le parti.

L´interessata ha ribadito le proprie richieste con fax in data 13 aprile 2001 nel quale ha sottolineato:

  • di aver ricevuto la risposta del titolare del trattamento oltre il termine indicato nell´invito ad aderire;
  • di contestare le osservazioni formulate dalla società anche in considerazione dell´avvenuto svolgimento degli accertamenti peritali svolti dal consulente tecnico d´ufficio nel giudizio civile.

Con nota n. 4871 del 20 aprile 2001 questa Autorità, preso atto dell´assenso manifestato dalle parti, ha comunicato che, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di 20 giorni.

L´interessata, con fax in data 30 aprile, ha nuovamente sottolineato come, a proprio giudizio, il compimento degli esami da parte del consulente tecnico d´ufficio faccia venir meno le esigenze di differimento del diritto d´accesso prospettate da Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A.

Di seguito, il titolare del trattamento, con fax del 18 aprile 2001 e nel corso dell´audizione tenutasi l´8 maggio u.s., ha ribadito che:

  • l´esigenza di differimento del diritto di accesso trova giustificazione nelle perplessità del medico fiduciario della società "sia in ordine all´an, sia in ordine al quantum delle richieste di risarcimento";
  • i dati personali dovrebbero essere comunicati alla ricorrente solo dopo l´imminente deposito della consulenza tecnica d´ufficio, che rappresenterebbe il momento in cui la perizia può dirsi effettivamente completata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul diritto di accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale.

Le valutazioni peritali (come già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69, nonché, da ultimo, nel provvedimento del 17 gennaio 2001 consultabile sul sito Internet del Garante: www.garanteprivacy.it), comprendono dati personali in quanto forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie e sul loro rapporto con altri eventi relativi all´interessato.

Si tratta quindi di dati di tipo sia oggettivo, sia valutativo, rispetto ai quali può essere legittimamente formulata un´istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede da parte dell´interessato l´enunciazione delle specifiche ragioni poste a base della richiesta.

In ordine al caso di specie, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo od oggettivo, o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento in quanto i dati sono stati già comunicati all´interessata.

Il ricorso non può essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella parte valutativa della perizia.

In ordine ai dati di tipo valutativo va infatti esaminata, rispetto alla richiesta formulata dall´interessata, la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A.) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie il titolare del trattamento ha evidenziato che la relazione del medico fiduciario della società mette in luce, in riferimento alle richieste di risarcimento, "perplessità" in ordine all´an e al quantum della richiesta di risarcimento. Pertanto, la sua comunicazione potrebbe arrecare al momento pregiudizio al titolare del trattamento.

Al momento, sussiste effettivamente la documentata esigenza di non pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento rispetto al completamento della menzionata consulenza tecnica d´ufficio, di cui sembra peraltro prossima la conclusione essendo prevista per il deposito la data del 21 maggio 2001.

Tale situazione rende legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14, con riferimento ai giudizi espressi dal medico fiduciario di LEVANTE NORDITALIA Assicurazioni S.p.A. Tale limitazione è peraltro temporanea in quanto cessata la predetta esigenza connessa alla consulenza i dati dovranno essere comunicati integralmente all´interessata che li richieda.

Il titolare del trattamento ha risposto all´invito ad aderire con nota raccomandata A/R, anticipata via fax a questa Autorità entro il termine indicato del 9 aprile scorso. La richiesta di porre a carico della società le spese e i diritti del procedimento (determinate forfettariamente, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti) va però comunque accolta, in ragione del mancato riscontro all´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 a suo tempo inoltrata dall´interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali di tipo identificativo od oggettivo, o comunque non incidenti sulla specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, contenuti nella perizia medico-legale oggetto di ricorso;

b) rigetta il ricorso per i restanti profili, nei termini di cui in motivazione;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso e posti a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 17 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
 

Scheda

Doc-Web
39272
Data
17/05/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso