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Procedimento relativo ai ricorsi - Presupposti per la proposizione immediata del ricorso al Garante - 19 dicembre 2001 [39396]

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 [doc. web n. 39396]

Procedimento relativo ai ricorsi - Presupposti per la proposizione immediata del ricorso al Garante - 19 dicembre 2001

La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile soltanto nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile del trattamento, o per attendere il riscontro alla richiesta d´accesso, esporrebbe l´interessato ad un pregiudizio imminente e irreparabile. A pena d´inammissibilità del ricorso, spetta al ricorrente dimostrare l´esistenza dei presupposti di tale pregiudizio.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Primo Michielan e Rodolfo Bevilacqua;

nei confronti di

Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

Il ricorrente, proprietario di un immobile sul quale era stata iscritta nel dicembre del 1997 una ipoteca giudiziale, lamenta che, nonostante la cancellazione di quest´ultima che sarebbe avvenuta nel 1998, continuerebbero ad essere conservati e divulgati, tramite le visure effettuate presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, una serie di dati personali dell´interessato che non svolgerebbero più "alcun ruolo di notiziazione utile", essendo ormai venuta meno l´ipoteca.

Con nota n. 12857 del 13 novembre 2001 inviata, ai sensi dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998, questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso facendo pervenire copia della precedente istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento e relativa all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675.

In risposta con nota datata 20 novembre 2001, il ricorrente ha precisato che:

nel caso di specie l´allegazione della richiesta istanza non sarebbe necessaria in quanto sussisterebbe il presupposto del pregiudizio imminente ed irreparabile, previsto dall´art. 29 della legge n. 675;

peraltro, nessuna norma imporrebbe "ad substantiam la presentazione di una domanda scritta" al titolare del trattamento dei dati;

in ogni caso veniva allegata copia di una "istanza presentata in data 19 giugno 2001 all´ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998). Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

L´atto, infatti, difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge. Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante. Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675 deve quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai propri dati personali, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La necessità della previa presentazione di una richiesta al titolare o al responsabile del trattamento è esplicitata chiaramente dall´art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 501/1998 che richiede appunto l´allegazione di una copia di tale richiesta all´atto di ricorso.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di questa evenienza non vi è alcun cenno nel ricorso in esame (pervenuto il 9 novembre 2001) nel quale viene asserita l´illiceità dei trattamenti svolti dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso in rapporto all´art. 9 della legge n. 675, senza, peraltro, richiedere peraltro l´attivazione della procedura in via d´urgenza di cui all´art. 29, comma 2. Né viene fornita, neppure in sede di regolarizzazione, alcuna prova a dimostrazione dell´effettiva persistenza di un "pregiudizio imminente e irreparabile", limitandosi il ricorrente a fare cenno ad una generica situazione di disagio cui la persistente annotazione di alcuni dati relativi ad una iscrizione ipotecaria ormai cancellata darebbe luogo (situazione di cui, peraltro, l´interessato, come dallo stesso dichiarato nel ricorso, aveva contezza almeno dal 23 maggio 2001).

Il ricorso risulta altresì privo della necessaria prova del previo esercizio dei diritti dell´art. 13 della legge n. 675. In risposta alla citata nota con la quale questa Autorità aveva richiesto la regolarizzazione del ricorso è pervenuta solamente copia di una istanza datata "19 giugno 2001-20 novembre 2001", successiva alla pur citata data del 19 giugno, dal momento che al punto 4 della stessa si cita nuovamente una istanza sempre in data 19 giugno (peraltro non allegata) e si fa cenno ad un riscontro alla stessa (parimenti non pervenuto a questa Autorità) . Alla citata istanza è altresì allegato un cedolino di spedizione di una raccomandata a/r indirizzata alla Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso, recante la data del 21 novembre 2001 (posteriore, quindi, alla stessa presentazione al Garante del ricorso da regolarizzare).

Tale lettera non può peraltro rilevare, ai fini della trattazione dell´odierno ricorso, quale valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge, non essendo stata rispettata la tempistica di cui al suindicato art. 29.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli