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Diritto di accesso - Dati personali trattati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza - 3 ottobre 2001 [39444]

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 [doc. web n. 39444]

Diritto di accesso - Dati personali trattati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza - 3 ottobre 2001

Con l´istanza rivolta al titolare del trattamento ed il successivo ricorso proposto al Garante non è possibile ottenere l´accesso ai dati personali destinati a confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza (per i quali il diritto di accesso è possibile direttamente in base all´art. 10 della legge n. 121/1981), ovvero a dati trattati per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati. Questi ultimi possono però formare oggetto di segnalazione o reclamo ai fini dell´esercizio, da parte del Garante, dei poteri di accertamento e controllo sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Franco Del Rio

nei confronti della

Questura di La Spezia

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto positivo riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti nella "banca dati cartacea e/o telematica" della locale Questura, ivi comprese informazioni e relazioni redatte e comunicate anche ad altre autorità, anche in riferimento ad eventuali proposte di revoca o sospensione dell´autorizzazione rilasciata per l´esercizio dell´attività di investigatore privato che sarebbero state trasmesse alla locale Prefettura.

A tale istanza la Questura ha risposto in data 9 agosto 2001 negando l´accesso ritenendo applicabile l´art. 4 della legge n. 675.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

La richiesta formulata dal ricorrente ai sensi del citato art. 13, per la sua ampiezza ("…notizie…che mi riguardano contenute nella banca dati cartacea/telematica di codesta Questura") era tale da riguardare anche eventuali dati destinati a confluire nel C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza (per i quali l´interessato può esercitare l´accesso ai sensi non del citato art. 13, ma dell´art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121), nonché eventuali dati personali trattati per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 4, comma 1, lett. e), legge n. 675).

A quest´ultima categoria di trattamenti si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996, disposizioni specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l´art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l´art. 29 (in materia di ricorsi al Garante). Pertanto, nei confronti di questa medesima categoria di trattamenti non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo solamente possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l´invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Il diniego di accesso da parte della Questura era pertanto giustificato, considerato il tenore della richiesta.

Resta peraltro impregiudicato il diritto dell´interessato di accedere a dati che lo riguardano in applicazione del citato art. 10 della legge n. 121/1981, ove ne ricorano i presupposti, nonché, in base al citato art. 13, di presentare una più specifica richiesta di accesso a dati personali che lo riguardano, relativi ad attività amministrative connesse al mero rilascio di autorizzazioni o alla loro revoca, semprechè tali dati non siano trattati per finalità di prevenzione, repressione ed accertamento di reati (art. 4, comma 1, lett.e), legge n. 675).

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 3 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli