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Diritti dell'interessato - Richiesta di conoscere i dati personali riportati nelle fatture commerciali ' 4 luglio 2001 [39488]

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 [doc web n. 39488]

Diritti dell´interessato - Richiesta di conoscere i dati personali riportati nelle fatture commerciali – 4 luglio 2001

L´interessato ha il diritto di conoscere i dati personali che lo riguardano che una società di distribuzione dell´acqua potabile riporta nelle fatture commerciali relative a consumi documentati sui ruoli aziendali, ma non può far valere dinanzi al Garante altre posizioni giuridiche connesse agli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto di fornitura.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 giugno 2001, presentato dal sig. Mario Manganiello nei confronti di Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), in relazione alla mancata risposta alla propria richiesta di accesso ai dati personali riportati dalla società all´interno delle bollette per il consumo dell´acqua potabile, con particolare riferimento a due fatture commerciali relative ai primi due mesi trimestri del 1996;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6627/16351 del 13/6/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE le note di risposta dell´11 e del 14 giugno 2001, con le quali il titolare del trattamento ha aderito alle richieste dell´interessato, comunicando i dati richiesti anche in riferimento a consumi riferiti ad anni non recenti documentati su specifici ruoli aziendali;

VISTE le ulteriori osservazioni dell´interessato relative, in particolare, agli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto di fornitura dell´acqua stipulato tra il condominio e la predetta società;

CONSIDERATO che con il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 possono essere fatte valere dinanzi al Garante solo le specifiche posizioni giuridiche di cui all´art. 13 della medesima legge, restando impregiudicata per l´interessato la facoltà di esercitare dinanzi alla competente autorità giudiziaria i propri diritti concernenti il consumo di acqua potabile;

RITENUTO congruo determinare nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento in ragione del non tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente formulate ai sensi dell´art. 13 dell´art. 13 della l. n. 675 ;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 , non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 , nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli