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Soggetti pubblici- Enti di patronato dei lavoratori - Inidoneità a conoscere gli elenchi delle denunce di infortuni sul lavoro - 27 ottobre 1999 [...

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 [doc. web n. 39584]

Soggetti pubblici - Enti di patronato dei lavoratori - Inidoneità a conoscere gli elenchi delle denunce di infortuni sul lavoro - 27 ottobre 1999

La competenza affidata, fra gli altri, anche gli enti di patronato (art. 24, d.lg. n. 626/1994) per lo svolgimento delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non è circostanza idonea a consentire la conoscibilità da parte degli enti stessi degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro.

Roma, 27 ottobre 1999

Comune di Gonars
33050 Udine

Oggetto: Comunicazioni delle denunce di infortunio sul lavoro.


Con la nota in riferimento è stato chiesto un chiarimento in ordine alla legittimità della visione presso codesto Comune, da parte dell´INAS -CISL, Istituto nazionale di assistenza sociale, delle denunce di infortunio sul lavoro che i datori di lavoro segnalano al Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza.

Al riguardo si osserva che il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge n. 675/1996, ha previsto un´articolata disciplina per il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, che può essere basata ora sulla specificazione e pubblicità dei tipi di dati e di operazioni (mediante fonti di rango secondario) nei casi in cui una norma primaria, come quelle del medesimo d.lg., specifichi solo la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita (art. 22, comma 3 bis, legge n. 675/1996).

Nel caso specifico, per i dati sensibili trattati nell´ambito del rapporto di lavoro, l´art. 9, comma 2, lett. e) del d.lg. n. 135/1999, considera di rilevante interesse pubblico l´adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Più precisamente, la successiva lett. f) del medesimo comma 2 dell´art. 9, del d.lg. n. 135/1999, considera di rilevante interesse pubblico l´applicazione anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche in applicazione del d.lg. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione dei dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, che abbiano ottenuto il consenso dell´interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente.

In virtù di tale disciplina, pertanto, gli istituti di assistenza sociale che abbiano ricevuto espliciti mandati di assistenza dai lavoratori, possono conoscere i dati riguardanti esclusivamente gli assistiti medesimi.

Si osserva, inoltre, che sia la disciplina normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lg. 19 settembre 1994, n. 626), sia il testo unico recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni) non sembrano invece prevedere che gli istituti di assistenza sociale, aventi personalità giuridica di diritto privato (art. 1, legge 27 marzo 1980, n. 112), possano altrimenti accedere, anche mediante presa visione, alla globalità degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro detenuti dalle autorità locali di pubblica sicurezza.

La competenza affidata, fra gli altri, anche gli enti di patronato (art. 24, d.lg. n. 626/1994) per lo svolgimento delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non è infatti una circostanza idonea a consentire la conoscibilità da parte degli enti stessi dei suddetti elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro.

Pertanto questa Autorità ritiene che la richiesta avanzata dall´INAS-CISL non possa trovare accoglimento, ferma restando la facoltà per l´istituto medesimo di svolgere le funzioni riconosciute anche dal richiamato d.lg. n. 135/1999, rispetto alla conoscibilità dei dati degli assistiti dai quali abbia ricevuto un esplicito mandato di assistenza.

IL PRESIDENTE