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Ordini professionali - Il consenso non è necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti da contratto - 22 luglio 1997 [39656]

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[doc. web n. 39656]

Ordini professionali - Il consenso non è necessario per l´esecuzione degli obblighi derivanti da contratto -  22 luglio 1997

Roma, 22 luglio 1997
Prot. n. 250/GAR

Consiglio Nazionale
degli Ordini degli Agenti di Cambio
P.za di Pietra, 91/a
00186 Roma

OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembre 1996, n. 675

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine ad alcune problematiche concernenti l´applicazione della legge 675/96, si fa presente quanto segue.

In ordine al primo quesito riguardante lì eventuale obbligo, per gli studi professionali degli agenti di cambio, di richiedere il consenso dei clienti per l´uso professionale dei loro dati personali, si segnala che nel caso di specie, lì art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 675/96 dispone che il consenso non è richiesto, quando il trattamento è necessario fra l´altro per l´ esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato. Si ritiene tuttavia opportuno far rilevare che è comunque dovuta lì informativa allì interessato anche nei casi in cui la legge non prevede il consenso dello stesso (cfr. artt. 10 e 41 della legge n. 675/96).

Si precisa peraltro che per la comunicazione e la diffusione dei dati personali, ove non ricorrano i presupposti di cui all´art. 20, comma 1, lett. e), è necessario acquisire il consenso dell´interessato.

Per quanto attiene, invece, alle perplessità manifestate da codesto Ordine circa il trattamento da parte della CONSOB dei dati acquisiti dalla stessa nel corso della attività ispettiva e di vigilanza presso gli uffici professionali degli agenti di cambio, si rileva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 61 del d.lg. 23 luglio 1996 n. 415, la Banca d´Italia e la CONSOB, per le materie di rispettiva competenza, possono chiedere, fra gli altri anche agli agenti di cambio, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

Con riferimento alla preoccupazione espressa da codesto Ordine che i dati raccolti sulla clientela dalla CONSOB possano circolare all´esterno senza controllo, si osserva che tale aspetto è puntualmente disciplinato dalle disposizioni riguardanti il segreto d´ufficio e la collaborazione fra autorità contenute nell´art. 30, comma 4, del citato d.lg, nonché dalle norme di sicurezza contenute nell´ art. 15 della legge n. 675.

IL GARANTE

Scheda

Doc-Web
39656
Data
22/07/97

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati