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Procedura sui ricorsi - Giornalismo: diffusione di dati giudiziari - richiesta di blocco del trattamento - 12 luglio 1999 [39660]

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 [doc. web n. 39660]

Procedura sui ricorsi -  Giornalismo: diffusione di dati giudiziari - richiesta di blocco del trattamento -  12 luglio 1999

Il ricorso risulta infondato anche in relazione all´asserita violazione dell´art. 24 della legge n. 675. Quest´ultima disposizione prevede particolari garanzie per il trattamento dei dati di carattere giudiziario, in riferimento, però, non a tutti gli atti di natura giudiziaria ma ai soli provvedimenti puntualmente elencati nell´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, c.p.p.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. & . nei confronti del Comune di ........ ..;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. Il ricorrente ha chiesto il blocco del trattamento (ivi compresa la diffusione), da parte del Comune di ........, dei dati personali relativi ad un procedimento giudiziario penale e alla relativa sentenza pronunciata a suo carico, lamentando la violazione di varie disposizioni della legge n. 675/1996 (artt. 7, 8, 9 e 24). In particolare, secondo il ricorrente, il Comune non avrebbe rispettato le procedure per il rilascio delle sentenze, le disposizioni previste dall´art. 686 c.p.p. e seguenti in materia di casellario giudiziale, nonché le norme sulla trasparenza e sull´ imparzialità dell´ attività amministrativa.

Il ricorrente ha fatto presente di aver precedentemente rivolto la richiesta di blocco dei dati all´amministrazione comunale, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, e di non aver ricevuto alcun riscontro (la richiesta è stata allegata al ricorso).

A seguito dell´invito ad aderire formulato dal Garante ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, il Comune di ...... .., inviando numerosi documenti (quest´ultima a parziale rettifica di alcune indicazioni fornite precedentemente), ha sostenuto che:

a) alla richiesta del ricorrente sarebbe stato dato riscontro con una nota, anch´essa allegata;

b) la richiesta di blocco dei dati non potrebbe trovare accoglimento in quanto il trattamento dei dati non sarebbe stato effettuato in violazione di legge;

c) il trattamento dei dati verrebbe, infatti, svolto dall´amministrazione ai fini della definizione del procedimento disciplinare avviato in relazione al procedimento penale cui il ricorrente è stato sottoposto, ai sensi del d.lg. n. 29/1993 (artt. 58-bis e 59), del C.C.N.L. del comparto enti locali - periodo 1994/1997 - e del codice disciplinare concernente il personale del Comune (adottato in conformità al codice di comportamento definito con decreto del Ministro della funzione pubblica del 31 marzo 1994);

d) nel 1995, su propria istanza, il ricorrente sarebbe stato reintegrato in servizio e trasferito provvisoriamente ad altro ufficio in attesa della definizione della relativa posizione processuale; a partire da tale data, l´amministrazione comunale avrebbe chiesto ripetutamente notizie all´autorità giudiziaria competente in merito alla situazione processuale di alcuni dipendenti comunali sottoposti a processo penale, tra cui il ricorrente, per i quali il Comune aveva adottato appositi "atti cautelativi" ;

e) non vi sarebbe violazione degli artt. 8 e 9 della legge n. 675, in quanto la copia della sentenza definitiva di patteggiamento, emessa nel 1997 nei confronti dell´interessato e per la quale si è formato il giudicato, sarebbe stata trasmessa dal Tribunale di ......al Sindaco e da quest´ultimo custodita, senza diffonderla a terzi, fino alla recente comunicazione all´ufficio comunale competente ad avviare il procedimento disciplinare, ai sensi delle disposizioni del regolamento sull´accesso ai documenti del Comune (che, agli artt. 35 e seguenti disciplina specificamente i profili del trattamento dei dati personali in ambito comunale con riferimento ai relativi titolare e responsabili) e del codice disciplinare recentemente integrato con deliberazione della Giunta comunale;

f) i dati personali in questione riguarderebbero un provvedimento giudiziario che non rientrerebbe nell´ambito di applicazione dell´art. 24 della legge n. 675; pertanto, il relativo trattamento non sarebbe soggetto a notificazione, essendo necessario per assolvere ad un compito previsto da norme di legge o di regolamento (v. art. 7, comma 5-ter, lett. a), legge 675).

In data 1 luglio 1999, si è svolta presso l´Ufficio del Garante l´audizione delle parti, nella quale il ricorrente ha ribadito quanto precisato nelle memorie precedentemente inviate all´Autorità. In particolare, il ricorrente ha affermato che la sentenza avrebbe "disposto la sospensione condizionale della pena e, pertanto, la non menzione nel casellario giudiziale ai sensi dell´art. 686 c.p.p." e che il Comune avrebbe dovuto acquisire il certificato dal casellario giudiziale ai sensi dell´art. 688, comma 1, secondo capoverso, c.p.p., anziché procurarsi una sentenza "dopo due anni dal passaggio in giudicato della sentenza dando avvio al trattamento e diffusione dei dati inerenti" con grave violazione della legge n. 675/1996.

Nella stessa audizione, il Comune di ......, per il tramite dei propri rappresentanti, ha ribadito anch´esso le osservazioni precedentemente formulate nelle memorie, sottolineando che la sentenza in questione sarebbe stata acquisita dall´ autorità giudiziaria a seguito delle reiterate istanze di conoscere l´esito dei procedimenti penali cui erano stati sottoposti alcuni dipendenti, per "ottemperare al dovere dell´amministrazione di definire le posizioni amministrative degli stessi dipendenti che erano stati oggetto in precedenza di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio" . A tale proposito, il ricorrente ha a sua volta evidenziato di non aver potuto accertare "la procedura seguita dall´amministrazione per richiedere la sentenza de quo" e di non aver potuto quindi "verificare la trasparenza di tale procedura di acquisizione anche in relazione a molteplici vicende giudiziarie riguardanti altri dipendenti" .

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso è infondato. La richiesta di blocco dei dati personali è infatti priva di valido supporto giuridico, non risultando che i dati siano trattati dal Comune in violazione di legge.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 attribuisce all´interessato la facoltà di ottenere "il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ......" (v. comma 1, lett. c), num. 2)).

Le doglianze del ricorrente in ordine alla procedura di acquisizione dei dati, con riferimento anche all´art. 9 della legge n. 675/1996, appaiono infondate in quanto le citate disposizioni di cui all´art. 686 c.p.p. ss. riguardano il rilascio di certificati relativi al casellario giudiziale e non anche il rilascio di copie di atti, quali la sentenza in questione (che è acquisibile lecitamente ai sensi dell´art. 116 c.p.p. e dell´art. 15, comma 4-septies ss. della legge n. 55 del 1990). Sotto questo profilo, il ricorrente ha ipotizzato in termini generici la violazione da parte del Comune della procedura prevista per l´acquisizione di copie di sentenze, senza però fornire elementi in proposito (e sostenendo, anzi, nel corso dell´audizione, di non aver potuto verificare la procedura seguita dall´amministrazione).

Nel caso di specie, l´amministrazione comunale ha, quindi, acquisito copia della sentenza emessa dal Tribunale di ............. nei confronti del ricorrente, anziché certificati del casellario giudiziale, e non risulta aver utilizzato i dati relativi a tale provvedimento per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente medesimo.

È da considerare che il ricorso risulterebbe infondato anche in relazione all´asserita violazione degli artt. 686 c.p.p. e 24 della legge n. 675. Quest´ultima disposizione prevede particolari garanzie per il trattamento dei dati di carattere giudiziario, in riferimento, però, non a tutti gli atti di natura giudiziaria ma ai soli provvedimenti puntualmente elencati nell´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, c.p.p.

La sentenza applicativa di una pena detentiva su richiesta delle parti non è specificamente menzionata nelle citate disposizioni dell´art. 686; ciò, secondo l´interpretazione letterale di queste ultime, renderebbe inoperante l´art. 24 della legge nel caso al quale si riferisce il ricorso.

La sentenza in esame è però comunque iscritta nel casellario giudiziale (cfr. art. 689, comma 2, lett. a), num. 5), in riferimento all´art. 445 c.p.p.).

Tuttavia, anche volendo ritenere che l´art. 686 sia applicabile nel caso di specie, non risulterebbe provata, in ogni caso, una violazione dell´art. 24 della legge n. 675/1996 in quanto, per il trattamento dei dati di carattere giudiziario considerati da tale disposizione, l´art. 41, comma 5, della stessa legge aveva finora previsto un regime transitorio, che è stato ora sostituito da una più articolata disciplina introdotta dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in fase di completamento, che rende ammissibile il trattamento di questi dati da parte delle amministrazioni nell´ambito del rapporto di lavoro e, in particolare, per svolgere attività dirette all´accertamento della responsabilità disciplinare (art. 9, comma 2, lett. g). d.lg. n. 135 citato).

Alla luce di quanto sopra esposto, appaiono, altresì, infondate le ulteriori e generiche doglianze del ricorrente circa una presunta violazione di altre disposizioni della legge n. 675/1996 da parte del Comune di .......che, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, ha provveduto comunque a disciplinare, tra gli altri, anche gli aspetti dell´ individuazione dei relativi responsabili ed incaricati nell´ambito delle disposizioni del proprio regolamento sull´ accesso ai documenti amministrativi (artt. 34 ss.).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 12 luglio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Buttarelli